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per la professione di analista tecnico finanziario. Adottato dai soci ordinari ed onorari della “Società Italiana d’Analisi Tecnica”. PARTE I Nelle norme che seguono, per S.I.A.T. deve intendersi la Società Italiana d’Analisi Tecnica, con sede in Milano alla via Mazzini n. 16, così come regolamentata dallo Statuto vigente. ART. 2: SOCI ORDINARI A norma dello statuto diventano soci ordinari della S.I.A.T., a seguito di superamento dell’apposito esame selettivo e previa iscrizione nell’albo sociale, gli operatori finanziari che utilizzino nell’ambito della propria attività professionale l’analisi tecnica come strumento di studio e supporto per l’operatività sui mercati mobiliari. Sono nominati soci onorari S.I.A.T. ed iscritti nell’apposita sezione dell’albo, a norma dello statuto, gli analisti che si siano particolarmente distinti per meriti e capacità legati allo studio e allo sviluppo dell’analisi tecnica. ART. 3: DEFINIZIONE DI ANALISI TECNICA La disciplina dell'analisi tecnica consiste nell'analizzare in maniera scientifica, dato un mercato organizzato di scambio, la variazione nel tempo del prezzo di un bene o di un paniere di beni quotati, provocata dall'azione contrapposta di compratori e venditori, al fine di trarne indicazioni sul valore di scambio futuro attendibile, tenuto conto del grado di rischio correlato alla compravendita del bene stesso. ART. 4: ATTIVITÀ DI CONSULENZA L'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso. L'attività si caratterizza per l'essere tendenzialmente omnicomprensiva vale a dire esente da limitazioni quanto a tipologia degli strumenti finanziari oggetto dei consigli di investimento nonché per la sostanziale neutralità dell'intermediario rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente conseguenti all'esercizio della consulenza. ART. 5: ATTIVITÀ DI GESTIONE Con il contratto di gestione l'intermediario autorizzato si obbliga, verso corrispettivo, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari un patrimonio del cliente composto da strumenti finanziari ed attività liquide. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni. L'elemento caratterizzante il servizio di gestione individuale va individuato nella finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile. ART. 6: SERVIZI E STRUMENTI FINANZIARI Nel presente codice si intendono per servizi e strumenti finanziari quelli descritti e disciplinati dall'art. 1 del decreto legislativo n° 54/1998 (c.d. Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). ART. 7: ANALISTA FINANZIARIO Nel presente codice si intende per analista finanziario (o analista tout-court) come categoria generale il socio ordinario o onorario che professionalmente emetta studi e raccomandazioni di investimento. In tale categoria rientrano gli analisti alle dipendenze di intermediari polifunzionali (c.d. sell side analysts) o di società di asset management, fondi speculativi, fondi pensione etc. (c.d. buy side analysts), nonché gli analisti indipendenti (independent analysts). Per analista indipendente si intende l'analista che presti i propri servizi professionali autonomamente o alle dipendenze di un'impresa la cui attività consista esclusivamente nel produrre studi ed analisi per l'investimento finanziario. ART. 8: STUDIO O REPORT Costituisce uno studio o report di analisi tecnica il documento, idoneo, anche implicitamente, ad influenzare le scelte economiche dell'investitore, in cui il socio argomenta ed esplicita il processo logico adottato per formulare valutazioni e previsioni sull'andamento di uno o più prodotti finanziari quotati, chiaramente individuati. Non rientrano nella definizione di cui al comma precedente le analisi contenenti soltanto informazioni già di pubblico dominio o a carattere non previsionale o riguardanti strumenti finanziari non meglio individuati o attinenti ad aggregati macroeconomici. Per raccomandazione si intende il consiglio di investimento offerto dal socio all'investitore, anche all'interno di uno studio, che sinteticamente riassume l'opportunità di comprare, vendere o mantenere in portafoglio un determinato bene. ART. 9: OPERATORI QUALIFICATI Ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Consob 11522/98, nel presente codice "per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i promotori finanziari, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante". Per investitore c.d. retail si intendono tutti i soggetti non ricompresi nell'ambito del comma precedente. ART. 10: CLIENTE E INVESTITORE Nel presente codice si intende in maniera specifica per cliente la persona fisica o giuridica verso la quale il socio si impegna contrattualmente a prestare i suoi servizi, in proprio o, se dipendente, per conto dell'impresa presso cui è assunto. Per investitore, genericamente inteso, si intende il soggetto destinatario a qualsiasi titolo degli studi e delle raccomandazioni di investimento, a prescindere da vincoli di natura contrattuale con l'analista. PARTE II Le norme di questo codice si applicano a tutti i soci ordinari ed onorari, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi, nell'esercizio della loro attività professionale e non professionale, ove quest'ultima rientri nel seguente ambito di regolamentazione. ART. 12 Anche al di fuori della propria attività professionale il socio è obbligato a comportarsi in modo da non compromettere la fiducia riposta da terzi nell'adempimento dei doveri professionali enunciati dalle norme seguenti. ART. 13 Le norme previste da questo codice sono da considerarsi non esaustive e come tali non precludono la configurabilità di ulteriori obblighi in conformità con i principi generali. ART. 14 Nell'esercizio di attività all'estero il socio è obbligato al rispetto degli usi e delle norme deontologiche locali che non siano in conflitto con i principi generali di questo codice. ART. 15 Le norme del presente codice che prescrivono obblighi di comportamento relativi alla diffusione degli studi e ai rapporti con i terzi non si applicano agli analisti che prestano i propri servizi professionali esclusivamente alla propria impresa madre e alle imprese da essa controllate, per uso interno (buy side analysts). Titolo II - Principi generali ART. 16Il socio S.I.A.T. possiede chiari requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità e opera sui mercati finanziari a tempo pieno o in misura prevalente rispetto al resto della propria attività lavorativa. ART. 17 Nello svolgimento dell'attività il socio si attiene con rigore alle norme di legge e regolamentari vigenti, rispettando altresì i pareri emanati dalle autorità di governo e vigilanza sui mercati finanziari. ART. 18 Il socio adempie i propri doveri professionali con diligenza avendo cura di improntare la propria attività a canoni di lealtà, correttezza ed imparzialità. L'accettazione di un incarico e la sua esecuzione sono subordinate in via continuativa al disposto del comma precedente. ART. 19 Al socio è fatto obbligo di mantenere il segreto su eventuali notizie ricevute, anche al di fuori dell'attività professionale, dalle quali possa derivare il concreto pericolo di influenzare significativamente gli scambi di uno strumento finanziario quotato, tenuto conto della liquidità dello stesso e dell'importanza della notizia. In ogni caso la divulgazione di fatti non conosciuti dalla generalità degli investitori deve poter essere comprovata o riscontrata oggettivamente. ART. 20 Nell'esercizio dell'attività il socio ha il dovere di conservare la propria indipendenza di valutazione e difendere la propria libertà di opinione da pressioni o condizionamenti esterni. ART. 21 Il socio svolge la propria attività in modo oggettivo nell'interesse esclusivo degli investitori, salvaguardando l'integrità del mercato. ART. 22 L'analista deve adeguatamente esplicitare che il raggiungimento degli obiettivi di investimento o di prezzo (target price) indicati nello studio è meramente eventuale. ART. 23 E' fatto divieto al socio di prestare garanzie di tipo reale o personale verso terzi in ordine al raggiungimento di determinati obiettivi di prezzo o di investimento. ART. 24 Nella diffusione di studi e raccomandazioni il socio ispira la propria condotta alla massima prudenza possibile, adeguando il grado di rischio degli strumenti finanziari presentati e la terminologia adoperata nell'esposizione, al profilo di rischio dell'investitore, tenuto conto delle condizioni generali del mercato. PARTE III Nell'ipotesi in cui acquisisca informazioni su atti illegali del cliente, il socio valuta l'opportunità di rinunciare all'incarico, tenendo conto della normativa vigente. ART. 26 L'obbligo di redigere uno studio deve essere assunto individuando con precisione l'oggetto dell'analisi, la causa per cui esso viene prodotto, eventuali condizioni accessorie alla prestazione e le scadenze richieste per l'adempimento. ART. 27 Nel corso del rapporto il socio è tenuto ad informare il cliente sullo svolgimento dell'incarico affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta. ART. 28 Nell'assunzione di obbligazioni a tempo indeterminato il socio deve stabilire il termine di preavviso necessario ad esercitare la facoltà di recesso, fatte salve le previsioni della legge civile in materia di recesso per giusta causa. ART. 29 Il socio ha l'obbligo di non divulgare analisi e raccomandazioni riguardanti strumenti finanziari e argomenti di cui non abbia specifica e adeguata competenza. In tal caso, ove interpellato si astiene dal fornire pareri motivando il diniego. In ogni caso l'accettazione di un incarico e la divulgazione di studi e raccomandazioni presuppongono la competenza in materia. ART. 30 Il socio è tenuto ad aggiornare costantemente la propria preparazione professionale con particolare riferimento ai settori di attività in cui opera maggiormente. A tal fine migliora le proprie conoscenze con lo studio individuale e con la partecipazione alle iniziative culturali promosse dall'associazione e da terzi. ART. 31 Nei propri lavori di analisi e nelle conclusioni delle raccomandazioni d'investimento, il socio fa risultare una netta distinzione tra fatti ed opinioni; in particolare evita di far pensare che le previsioni su futuri movimenti di prezzo riflettano certezze piuttosto che stime e proiezioni soggette a un loro riesame man mano che le situazioni cambiano. ART. 32 Nello svolgimento dell'attività di analisi il socio ha il dovere di basarsi su fonti attendibili e di comune utilizzo. ART. 33 Nella prestazione di servizi di investimento è fatto divieto al socio di promettere ritorni certi sul capitale quando essi non dipendano dalle caratteristiche intrinseche di uno strumento finanziario ma dal suo andamento di mercato. ART. 34 Il socio che indirizzi i propri studi a una molteplicità di investitori adotta gli accorgimenti necessari a evitare asimmetrie informative. Qualora circostanze sopravvenute o precedentemente sconosciute inducano l'analista a modificare uno studio o una raccomandazione egli, se lo ritiene opportuno, avverte gli investitori esplicando le motivazioni e curando, per quanto possibile, di garantire a tutti la parità di informazione, anche nella tempistica. ART. 35 L'analista non può sottoscrivere come propri, studi e raccomandazioni elaborati da terzi, ma deve sempre indicare l'autore o l'impresa che li ha forniti. ART. 36 E' vietata al socio la detenzione di fondi e valori mobiliari di terzi nello svolgimento della propria attività professionale. Titolo II - Rapporto con i mezzi di informazione ART. 37Nella diffusione di analisi e raccomandazioni il socio è libero di adoperare i seguenti mezzi di informazione:
ART. 38 Nei rapporti con la stampa, nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e di internet il socio deve agire con equilibrio e misura, senza enfatizzare le proprie dichiarazioni. ART. 39 Nella diffusione di uno studio all'interno di un sito web, il socio cura di mettere a disposizione degli investitori la versione integrale del documento, evitando in particolare di diffondere al pubblico la sola raccomandazione. Titolo III - Collaboratori ART. 40Il socio informa i propri collaboratori circa le regole deontologiche alle quali è vincolato e ne fornisce loro copia; egli inoltre si adopera per quanto possibile affinché i collaboratori rispettino tali norme. ART. 41 Il socio promuove la preparazione professionale dei propri collaboratori ART. 42 E' fatto divieto al socio di servirsi di personale non qualificato come agente o procacciatore per offrire a terzi i propri servizi professionali. PARTE IV Nella prestazione agli investitori del servizio di consulenza finanziaria basato anche sugli studi e sulle raccomandazioni prodotti dal socio, questi si accerta che l'impresa per cui lavora adotti procedure idonee a definire il profilo di rischio di ciascun cliente e ad adeguare di conseguenza i contenuti della consulenza stessa. ART. 44 Il profilo di rischio dell'investitore si determina innanzi tutto in funzione della natura dell'investitore, distinguendo tra operatori qualificati e operatori non qualificati. In particolare, per gli operatori non qualificati, il profilo di rischio si determina oltre che in funzione degli obiettivi di investimento, anche tenendo conto dell'età, della situazione patrimoniale complessiva, delle conoscenze ed esperienze maturate in ambito finanziario, nonché di tutte le altre informazioni utili a ricostruirlo. ART. 45 L'analista indipendente, che offra i propri servizi a soggetti determinati, adotta le procedure di cui all'art. 43 e si astiene dal proporre studi riguardanti strumenti finanziari non adeguati al profilo di rischio del singolo investitore, così come come definito a norma dell'articolo precedente. PARTE V Ogni studio è accompagnato da un'adeguata informazione circa il grado di rischio dell'operazione. Il grado di rischio di un'operazione è valutato in funzione della natura degli strumenti finanziari, dell'emittente, della volatilità e delle condizioni generali del mercato in cui sono quotati. ART. 47 All'interno degli studi, nel formulare una valutazione o nell'assegnare determinati livelli di prezzo (target price) circa uno strumento finanziario quotato, l'analista rende espliciti i criteri e le assunzioni sui quali quel determinato valore è stato stimato ovvero è stato formulato il giudizio, e a quali condizioni essi sono validi; l'analista finanziario fornisce un'adeguata esemplificazione dei rischi relativi al raggiungimento del target price indicato. ART. 48 Negli studi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi ambito divulgati, l'analista finanziario indica la data in cui il giudizio è stato formulato ed il prezzo del titolo al momento della valutazione. ART. 49 Nella diffusione di uno studio o di una raccomandazione il socio specifica con chiarezza le condizioni di mercato o di prezzo in presenza delle quali si ritengono valide ed economicamente convenienti le indicazioni di investimento consigliate. ART. 50 La diffusione di studi e raccomandazioni deve avvenire in circostanze di tempo tali da non privilegiare alcuni destinatari a scapito di altri nel prendere posizione sugli strumenti oggetto di analisi. ART. 51 Quando la raccomandazione di investimento riguarda un'operatività di breve termine (nel c.d. scalping o nel c.d. day trading) il socio deve indicare con precisione, oltre i presupposti di ingresso nel mercato, anche i livelli di prezzo al raggiungimento dei quali ritiene opportuno chiudere in ogni caso l'operazione prendendo profitto (take profit) o limitando le perdite (stop loss). ART. 52 La distribuzione di studi e raccomandazioni deve tenere in debita considerazione la natura del destinatario distinguendo tra investitori qualificati e investitori c.d. retail. In particolare per gli investitori retail il socio si adopera per esplicitare al meglio il grado di rischio degli strumenti finanziari oggetto di studio o di raccomandazione. ART. 53 Nel diffondere uno studio mediante mezzi di informazione di massa il socio modera con particolare riguardo le proprie valutazioni, tenendo conto dei maggiori rischi connessi alla diffusione di informazioni finanziarie presso la generalità degli investitori. PARTE VI Il socio ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa, per procurare un vantaggio oppure per evitare una perdita a sé, all'impresa o a terzi, determini un danno ingiusto agli interessi di un proprio cliente o di terzi. ART. 55 L'avvertenza che uno studio o una raccomandazione sono stati rilasciati in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale deve essere tempestiva, chiara, concisa e ben visibile nei caratteri e nella posizione all'interno del testo. Se l'avvertenza è diffusa su internet o mediante e.mail, tramite un collegamento ipertestuale invece che all'interno del documento principale, il socio deve impedire che la finestra contenente l'avviso si chiuda automaticamente. ART. 56 Nell'assunzione di un nuovo incarico professionale l'analista è tenuto a non diffondere e non adoperare le informazioni acquisite in virtù del precedente incarico, in particolare quando l'uso di tali informazioni possa avvantaggiare ingiustamente sé o altri soggetti. ART. 57 Il socio che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario rilevante nell'oggetto di uno studio, non deve accettare l'incarico senza far rilevare al cliente, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, l'esistenza di tale interesse. ART. 58 L'analista non deve accettare da società che emettono strumenti finanziari oggetto di analisi, gratificazioni o benefici, tali da influenzare la sua indipendenza ed oggettività di giudizio. ART. 59 Costituisce divieto per il socio la diffusione di studi e raccomandazioni riguardanti un determinato strumento finanziario con l'intento di trarne vantaggio avendo precedentemente preso posizione sullo strumento stesso. ART. 60 Il socio deve accertarsi che l'impresa di investimento per cui lavora adotti idonee procedure organizzative ed amministrative per prevenire e identificare l'insorgere di conflitti di interesse nella diffusione di studi e raccomandazioni ai sensi degli articoli che seguono. ART. 61 L'analista impiegato presso un intermediario polifunzionale, deve controllare l'esistenza di procedure atte a garantire la separazione della funzione di ricerca dalle altre attività offerte alla clientela. La separazione si deduce dall'esistenza almeno delle seguenti condizioni:
ART. 62 Quando, per singole situazioni, il disposto dell'articolo 61 non sia rispettato, il socio dichiara in maniera puntuale la natura e l'origine dei relativi conflitti di interesse, indicando se l'impresa ha adottato o meno precauzioni alternative per impedire il danneggiamento dei terzi interessati. ART. 63 Durante la predisposizione di uno studio o di una raccomandazione e fino alla diffusione presso il pubblico l'analista non può prendere posizione sugli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto. Salvo esigenze personali gravi ed urgenti, l'analista una volta presa posizione ai sensi del comma precedente non può variarla in senso opposto prima di aver diffuso presso il pubblico un aggiornamento circa le mutate condizioni di mercato. Nel caso di esigenze personali gravi ed urgenti deve essere disposta comunicazione alla Commissione disciplinare appena possibile. ART. 64 L'analista impiegato presso intermediari polifunzionali non può occuparsi di attività di natura commerciale che possano ledere l'indipendenza e l'oggettività dei propri giudizi. In tale ambito all'analista è vietato partecipare ad iniziative promozionali riguardanti gli emittenti oggetto di studio o raccomandazione. ART. 65 Prima della diffusione di uno studio o di una raccomandazione, l'analista non può trasmetterne i contenuti alle società emittenti gli strumenti finanziari oggetto di copertura, per ottenerne l'approvazione, salvo che per richiedere la veridicità dei dati oggettivi utilizzati. PARTE VII Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annua nei tempi e nei modi comunicati dalla segreteria. Nei casi di morosità, in pendenza dell'inadempimento, il socio decade temporaneamente dai diritti sociali e non può fregiarsi dei segni distintivi della società. ART. 67 È dovere del socio evitare situazioni di incompatibilità ostative al perdurare dell'iscrizione nell'albo. ART. 68 È consentito agli iscritti nell'albo di fregiarsi in pubblico della qualità di socio e di divulgare informazioni riguardanti l'associazione nel rispetto dei criteri di correttezza e verità. ART. 69 I soci hanno il dovere di non ledere il decoro e la dignità degli altri soci e di rispettarne il diritto alla riservatezza. Il socio si astiene inoltre dal fornire apprezzamenti negativi sull'attività di un collega. ART. 70 Costituisce illecito disciplinare l'uso di espressioni offensive e sconvenienti verso colleghi e verso terzi nell'espletamento della propria attività professionale. La provocazione e la reciprocità delle offese non costituiscono eccezione. ART. 71 Il socio è libero di formulare in piena autonomia le proprie indicazioni operative anche ove queste risultino contrarie a quelle espresse da altri colleghi, nel rispetto degli articoli e di questo Codice. ART. 72 Il socio ha il dovere di collaborare con gli organi sociali per l'attuazione dei fini istituzionali. ART. 73 Ogni socio è tenuto ad informare la Commissione disciplinare di fatti a sua conoscenza che possano ledere l'immagine e il decoro dell'associazione. ART. 74 Risponde in via disciplinare il socio che che abbia reso possibile a terzi, non iscritti all'albo, lo svolgimento e la diffusione di attività di analisi, fregiandosi del nome o dei segni distintivi della società. ART. 75 L'analista iscritto nell'albo della SIAT, che rilasci anche studi basati sull'analisi di tipo fondamentale degli strumenti finanziari, all'interno di essi non può fregiarsi del nome e dei segni distintivi della società. In ogni caso si attiene ai principi deontologici del presente codice. PARTE VIII Nel presente codice per informazione privilegiata si intende qualsiasi informazione dal contenuto specifico e non ancora di pubblico dominio che, ove palesata alla generalità degli investitori, potrebbe influenzare in maniera significativa gli scambi degli strumenti finanziari sui quali è indirizzata. È da considerare come privilegiata anche l'informazione riguardante i quantitativi precisi di una compravendita di strumenti finanziari in grado di determinare per il loro importo un'oscillazione rilevante dei corsi di mercato. ART. 77 Nel presente codice si intende per manipolazione del mercato ogni condotta intenzionalmente diretta all'alterazione dei normali corsi di mercato di uno strumento finanziario mediante artifici o raggiri. In generale integrano gli estremi della fattispecie:
ART. 78 Il socio in possesso a qualsiasi titolo di informazioni privilegiate si astiene dal prendere posizione sugli strumenti finanziari oggetto dell'informazione. Parimenti il socio cura di non trasmettere l'informazione a terzi in modo ingiustificato o per indurli a cambiare la posizione in atto sullo strumento interessato. ART. 79 Si considera effettuata per giusta causa la comunicazione di informazioni privilegiate resa necessaria per il normale svolgimento dell' attività lavorativa. ART. 80 Qualora dai fatti oggetto di informazioni privilegiate discenda concreto pericolo per beni e individui o i fatti stessi costituiscano reato il socio ne informa senza indugio l'autorità giudiziaria. ART. 81 Il socio in possesso di informazioni privilegiate adopera tutte le precauzioni necessarie affinché esse non vengano a conoscenza di terzi che se le procurino accidentalmente o con dolo. ART.82 Il socio in possesso di informazioni privilegiate evita per quanto possibile di diffondere studi o raccomandazioni prima che l'informazione sia comunicata al mercato. ART. 83 Il socio si adopera per impedire ai propri collaboratori di diffondere informazioni privilegiate o porre in essere pratiche di manipolazione del mercato. ART. 84 In caso di divulgazione intenzionale di un'informazione privilegiata il socio si adopera per evitare che dal fatto possa derivare pregiudizio a terzi comunicando l'accaduto a chi di dovere. ART. 85 Qualora vi sia fondato sospetto che il socio abbia violato gli obblighi concernenti la diffusione di informazioni privilegiate o le norme sulla manipolazione del mercato la Commissione disciplinare si attiva a norma dell'art. e avvisando, se lo ritiene opportuno, le autorità competenti secondo le leggi vigenti. ART. 86 È vietato al socio l'uso di informazioni privilegiate per fini personali di qualsiasi genere. ART. 87 Non costituiscono informazione privilegiata i dati relativi ad aggregati macroeconomici né tantomeno gli studi derivanti dall'elaborazione in qualsiasi forma di dati di pubblico dominio. Il Codice Deontologico è stato redatto dall'Avv. Alvise SANTANGELO |