- Normativa vigente in materia di consulenza finanziaria (a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 164 del 17 settembre 2007
- Normativa vigente in merito a ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale (a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 164 del 17 settembre 2007)
- Comunicazioni Consob
1. Normativa vigente in materia di consulenza finanziaria (a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 164 del 17 settembre 2007)
Normativa Comunitaria
Direttiva MiFID di primo livello n. 2004/39/CE
Considerando 3
Per via della sempre maggiore dipendenza degli investitori dalle raccomandazioni personalizzate, è opportuno includere la consulenza in materia di investimenti tra i servizi di investimento che richiedono un'autorizzazione.
Articolo 2, par. 1 (Esenzioni)
La presente direttiva non si applica:
(omissis)
c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi;
(omissis)
j) alle persone che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente rimunerata;
Articolo 3 (Esenzioni facoltative)
- Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle persone rispetto alle quali essi sono lo Stato membro d'origine che:
- non sono autorizzate a detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti e che per questo motivo non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti, e
- non sono autorizzate a prestare servizi di investimento, tranne la ricezione e la trasmissione di ordini in valori mobiliari e quote di organismi d'investimento collettivo e l'attività di consulenza in materia di investimenti relativa a tali strumenti finanziari, e
- nell'ambito della prestazione di tali servizi sono autorizzate a trasmettere ordini soltanto a:
- imprese di investimento autorizzate ai sensi della presente direttiva,
- enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2000/12/CE,
- succursali di imprese di investimento o di enti creditizi che sono autorizzati in un paese terzo e che sono tenuti ad ottemperare e ottemperano a norme prudenziali considerate dalle autorità competenti almeno altrettanto rigorose quanto quelle stabilite nella presente direttiva, nella direttiva 2000/12/CE o nella direttiva 93/6/CEE,
- organismi d'investimento collettivo autorizzati in virtù della legislazione di uno Stato membro a vendere quote al pubblico, nonché ai dirigenti di siffatti organismi,
- società di investimento a capitale fisso, quali definite all'articolo 15, paragrafo 4 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, i cui titoli sono quotati o negoziati in un mercato regolamentato in uno Stato membro, a condizione che le attività di tali persone siano regolamentate a livello nazionale.
- Le persone escluse dall'ambito d'applicazione della presente direttiva a norma del paragrafo 1 non godono delle libertà di prestare servizi e/o di effettuare attività di investimento o di stabilire succursali previste, rispettivamente, dalle disposizioni dell'articolo 31 e dell'articolo 32.
Articolo 4, par. 1, n. 1 (Definizioni)
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
- "impresa di investimento": qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;
Gli Stati membri possono includere nella definizione di "impresa di investimento" le imprese che non sono persone giuridiche a condizione che:
- il loro status giuridico garantisca ai terzi un livello di protezione dei loro interessi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche, e
- siano oggetto di una vigilanza prudenziale equivalente adeguata al loro status giuridico.
Articolo 5 (Requisiti per l'autorizzazione), par. 5
Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o il servizio di ricezione e trasmissione di ordini alle condizioni stabilite all'articolo 3, gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di delegare le funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al rilascio di un'autorizzazione, alle condizioni di cui all'articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 16 (Riesame periodico delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale)
- Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento autorizzate nel loro territorio soddisfino in ogni momento alle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale stabilite nel capo I del presente titolo.
- Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti determinino i metodi appropriati per controllare che le imprese di investimento ottemperino agli obblighi che incombono loro a norma del paragrafo 1. Essi prescrivono che le imprese di investimento notifichino alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale.
- Nel caso delle imprese di investimento che si limitano a prestare consulenza in materia di investimenti, gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano delegare le loro funzioni amministrative, di preparazione o accessorie connesse al riesame delle condizioni per ottenere l'autorizzazione iniziale, secondo le condizioni stabilite nell'articolo 48, paragrafo 2.
Articolo 18 (Conflitti di interesse)
- Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento adottino ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
- Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dall'impresa di investimento a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l'impresa di investimento informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse.
- Per tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari sotto il profilo tecnico e garantire l'applicazione uniforme dei paragrafi 1 e 2, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a:
- definire le misure che si può ragionevolmente richiedere alle imprese di investimento di adottare per rilevare, prevenire, gestire e/o divulgare i conflitti di interesse quando prestano vari servizi di investimento e servizi accessori o una combinazione di entrambi;
- stabilire opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti delle imprese di investimento.
Articolo 19 (Norme di comportamento da rispettare al momento della prestazione di servizi di investimento ai clienti)
- Gli Stati membri prescrivono che le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e che esse rispettino in particolare i principi di cui ai paragrafi da 2 a 8.
- Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.
- clienti o potenziali clienti vengono fornite in una forma comprensibile informazioni appropriate:
- sull'impresa di investimento e i relativi servizi,
- sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte; ciò dovrebbe comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento,
- sulle sedi di esecuzione, e
- sui costi e gli oneri connessi
cosicché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che vengono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.
- Quando effettua consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l'impresa di investimento ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o al potenziale cliente.
- Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di investimento diversi da quelli di cui al paragrafo 4, le imprese di investimento chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o il prodotto in questione è adatto al cliente.
Qualora l'impresa di investimento ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al primo comma circa le sue conoscenze e esperienze, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, l'impresa di investimento avverte il cliente o potenziale cliente che tale decisione le impedirà di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a lui. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
- Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, quando prestano servizi di investimento che consistono unicamente nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione di ordini del cliente, con o senza servizi accessori, a prestare detti servizi di investimento ai loro clienti senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla determinazione di cui al paragrafo 5 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- i suddetti servizi sono connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli di credito (escluse le obbligazioni o titoli di credito che incorporano uno strumento derivato), OICVM ed altri strumenti finanziari non complessi. Un mercato di paese terzo è considerato equivalente a un mercato regolamentato se rispetta requisiti equivalenti a quelli fissati al Titolo III. La Commissione pubblica un elenco dei mercati da considerare equivalenti. L'elenco è aggiornato periodicamente;
- servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
- il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'impresa di investimento non è tenuta a valutare l'idoneità dello strumento o servizio prestato o proposto e che pertanto egli non beneficia della corrispondente protezione offerta dalle pertinenti norme di comportamento delle imprese. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;
- l'impresa di investimento rispetta i propri obblighi a norma dell'articolo 18.
- Le imprese di investimento predispongono una registrazione che comprende il documento o i documenti concordati tra l'impresa di investimento ed il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere integrati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
- I clienti devono ricevere dall'impresa di investimento adeguate relazioni sui servizi prestati ai suoi clienti. Tali relazioni comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.
- Nel caso in cui un servizio di investimento sia proposto come parte di un prodotto finanziario che è già soggetto ad altre disposizioni di diritto comunitario o a norme comuni europee connesse con gli enti creditizi e i crediti al consumo in relazione alla valutazione del rischio dei clienti e/o ai requisiti in materia di informazione, detto servizio non è ulteriormente soggetto agli obblighi stabiliti dal presente articolo.
- Per assicurare la necessaria tutela degli investitori e l'applicazione uniforme dei paragrafi da 1 a 8, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, misure di esecuzione volte a garantire che le imprese di investimento rispettino i principi di cui ai predetti paragrafi quando prestano servizi di investimento o servizi accessori ai loro clienti. Queste misure di esecuzione prendono in considerazione:
- la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;
- la natura degli strumenti finanziari proposti o considerati;
- la natura del cliente o potenziale cliente (al dettaglio o professionale)
Direttiva MiFID di secondo livello n. 2006/73/CE
Considerando 41
La presente direttiva prescrive alle imprese di investimento che forniscono servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti a nuovi clienti al dettaglio di concludere un accordo di base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. Tuttavia essa non impone nessun altro obbligo circa la forma, il contenuto e l'esecuzione dei contratti per la prestazione di servizi di investimento o accessori. La presente direttiva prescrive alle imprese di investimento che forniscono servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti a nuovi clienti al dettaglio di concludere un accordo di base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente. Tuttavia essa non impone nessun altro obbligo circa la forma, il contenuto e l'esecuzione dei contratti per la prestazione di servizi di investimento o accessori.
Considerando 81
Una consulenza generica in merito ad un tipo di strumento finanziario non è una consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2004/39/CE, in quanto la presente direttiva specifica che, ai fini della direttiva 2004/39/CE, la consulenza in materia di investimenti è limitata alla consulenza in merito a determinati strumenti finanziari.
Tuttavia se l'impresa di investimento fornisce una consulenza generica ad un cliente in merito ad un tipo di strumento finanziario che essa presenta come adatto per tale cliente, considerate le sue particolari caratteristiche, e tale consulenza non è in realtà adeguata per tale cliente o non è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche, in funzione delle circostanze di ciascun caso, è probabile che tale impresa violi l'articolo 19, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2004/39/CE. In particolare, è probabile che l'impresa che fornisce ad un cliente tale consulenza violi l'obbligo di cui all'articolo 19, paragrafo 1, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti. Analogamente o alternativamente, tale consulenza sarebbe probabilmente in contrasto con il requisito di cui all'articolo 19, paragrafo 2, che le informazioni indirizzate dalle imprese di investimento ai clienti siano corrette, chiare e non fuorvianti.
Considerando 82
Gli atti compiuti dall'impresa di investimento che siano preparatori alla prestazione di un servizio di investimento o allo svolgimento di un'attività di investimento devono essere considerati come parte integrante di tale servizio o attività. Tra tali atti rientra ad esempio la prestazione di consulenza generica da parte dell'impresa di investimento a clienti o potenziali clienti prima o nel corso della prestazione di consulenza in materia di investimenti o di qualsiasi altro servizio o attività di investimento.
Articolo 21 (Conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti)
Gli Stati membri assicurano che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori o di una combinazione di essi e la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un cliente, le imprese di investimento considerino se l'impresa di investimento, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento, sia per altra ragione:
- è probabile che l'impresa o tale soggetto realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- l'impresa o tale soggetto hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- l'impresa o tale soggetto hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l'impresa o tale soggetto svolgono la stessa attività del cliente;
- l'impresa o tale soggetto ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.
Articolo 22 (Politica di gestione dei conflitti di interesse)
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse che deve essere formulata per iscritto ed essere adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità della sua attività. Qualora l'impresa appartenga ad un gruppo, tale politica deve tenere conto anche delle circostanze, di cui l'impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
- La politica di gestione dei conflitti di interesse messa in atto conformemente al paragrafo 1 deve avere il seguente contenuto:
- deve consentire di individuare, in riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati da o per conto dell'impresa di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
- Gli Stati membri assicurano che le procedure e le misure previste al paragrafo 2, lettera b), siano volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al paragrafo 2, lettera a), svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell'impresa di investimento e del gruppo cui essa appartiene e per la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.
Ai fini del paragrafo 2, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano quelle tra le seguenti che sono necessarie e idonee perché l'impresa garantisca il grado di indipendenza richiesto:
- procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implichino l'esercizio di attività per conto dei clienti o la prestazione di servizi ai clienti i cui interessi possano confliggere, o che rappresentino in altro modo interessi diversi che possono confliggere, ivi compresi quelli dell'impresa;
- l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;
- misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante esegue i servizi di investimento o accessori o le attività di investimento;
- misure miranti a impedire o a controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori o attività di investimento distinti, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
Se l'adozione o l'applicazione di una o più tra le suddette misure e procedure non assicura il grado richiesto di indipendenza, gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di adottare tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive che siano necessarie e appropriate a tali fini.
- Gli Stati membri assicurano che le informazioni da comunicare ai clienti, in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, siano fornite su un supporto durevole e siano sufficientemente dettagliate, considerata la natura del cliente, da consentire a tale cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.
Articolo 26 (Incentivi)
Gli Stati membri assicurano che si consideri che le imprese di investimento non agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti, se, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versano o percepiscono competenze o commissioni oppure forniscono o ricevono prestazioni non monetarie ad eccezione di:
- competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o una persona per conto del cliente;
- competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'esistenza, la natura e l'importo di competenze, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio in questione;
- il pagamento di competenze o commissioni o la concessione di prestazioni non monetarie deve essere volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'impresa dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- competenze adeguate che rendano possibile la prestazione di servizi di investimento o siano necessarie a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.
Gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, ai fini della lettera b), punto i), di comunicare i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie in forma sintetica, purché si impegnino a rendere noti altri dettagli su richiesta del cliente ed onorino tale impegno.
Articolo 27 (Condizioni che le informazioni devono rispettare per essere corrette, chiare e non fuorvianti)
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di assicurare che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, che esse indirizzano a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio o che esse distribuiscono in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute, soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8.
- Le informazioni di cui al paragrafo 1 devono includere il nome dell'impresa di investimento. Devono essere accurate ed in particolare non devono sottolineare gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti. Devono essere sufficienti e presentate in modo da essere con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute.
Non devono mascherare, minimizzare od oscurare elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti.
- Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o persone che prestano servizi di investimento o accessori, devono soddisfare le seguenti condizioni:
- il raffronto deve avere un senso e deve essere presentato in modo corretto ed equilibrato;
- le fonti di informazione utilizzate per il raffronto devono essere specificate;
- i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto devono essere indicati.
- Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- tale indicazione non deve costituire l'elemento centrale della comunicazione;
- le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni immediatamente precedenti, o l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a 5 anni, oppure riguardanti un periodo più lungo eventualmente deciso dall'impresa e in ogni caso tali dati devono essere basati su periodi completi di 12 mesi;
- il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni devono essere chiaramente indicati;
- le informazioni devono contenere l'avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
- quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni devono indicare chiaramente di che valuta si tratta e avvertire che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
- quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.
- Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- le simulazioni dei risultati passati devono essere basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;
- ) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), devono essere soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c), e) e f);
- le informazioni devono contenere l'avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Quando le informazioni contengono dati sui risultati futuri, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- non devono basarsi su simulazioni di risultati passati o farvi riferimento;
- devono basarsi su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
- quando l'informazione è basata sui risultati lordi, deve essere comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;
- devono contenere l'avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Quando le informazioni fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, devono indicare in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
- Le informazioni non devono utilizzare il nome di qualsiasi autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i prodotti o i servizi dell'impresa di investimento.
Articolo 28 (Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)
- Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento notifichino ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che l'impresa di investimento ha classificato di recente, come richiesto dalla direttiva 2004/39/CE, la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla predetta direttiva.
- Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento informino i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
- Gli Stati membri autorizzano le imprese di investimento, le quali possono agire o su loro iniziativa o su richiesta del cliente:
- a trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE;
- a trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale ai sensi dell'allegato II, parte I, della direttiva 2004/39/CE.
Articolo 29 (Obblighi generali di informazione nei confronti dei clienti)
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che tale cliente o potenziale cliente sia vincolato da qualsiasi accordo per la prestazione di servizi di investimento o accessori, o prima della prestazione di tali servizi qualora essa sia precedente, le seguenti informazioni:
- i termini di qualsiasi accordo del tipo suddetto;
- le informazioni di cui all'articolo 30 riguardanti tale contratto o tali servizi di investimento o accessori.
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori a tali clienti.
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti professionali le informazioni di cui all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, in tempo utile prima della prestazione del servizio in questione.
- Le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 vengono fornite su un supporto durevole o tramite un sito Internet (quando esso non costituisce un supporto durevole), purché le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano soddisfatte.
- In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri consentono alle imprese di investimento, nelle circostanze seguenti, di fornire al cliente al dettaglio le informazioni di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che tale cliente sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori e le informazioni di cui al paragrafo 2 immediatamente dopo l'inizio della prestazione del servizio:
- l'impresa non ha potuto rispettare i termini specificati ai paragrafi 1 e 2 in quanto, su richiesta del cliente, l'accordo è stato concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce all'impresa di fornire le informazioni conformemente al paragrafo 1 o 2;
- in tutti i casi in cui l'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (1), non prescrive altrimenti, l'impresa di investimento adempie agli obblighi di cui al predetto articolo in relazione al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, agendo come se tale cliente o potenziale cliente fosse un "consumatore" e l'impresa di investimento fosse un "fornitore" ai sensi della predetta direttiva.
- Gli Stati membri assicurano che l'impresa di investimento notifichi al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite in virtù degli articoli da 30 a 33 che sia pertinente per un servizio che l'impresa fornisce a tale cliente.
Tale notifica viene fatta su un supporto durevole, se le informazioni alle quali si riferisce vengono fornite su un supporto durevole.
- Gli Stati membri richiedono alle imprese di investimento di assicurarsi che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano conformi a quelle che l'impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.
- Gli Stati membri assicurano che, quando una comunicazione di marketing contiene un'offerta o un invito della seguente natura e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa includa le informazioni di cui agli articoli da 30 a 33 che siano rilevanti per tale offerta o invito:
- offerta a concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;
- invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.
Tuttavia il primo comma non si applica se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione di marketing, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
Articolo 30 (Informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi destinate ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio)
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti:
- il nome e l'indirizzo dell'impresa di investimento e i dettagli di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l'impresa;
- le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni;
- i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini;
- una dichiarazione che l'impresa di investimento è autorizzata e il nome e l'indirizzo di contatto dell'autorità competente che l'ha autorizzata;
- quando l'impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;
- la natura, la frequenza e le date delle relazioni sull'esecuzione del servizio che l'impresa di investimento presta al cliente conformemente all'articolo 19, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE;
- se l'impresa di investimento detiene strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate dall'impresa per assicurare la loro protezione, compresi i dati principali di qualsiasi sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente che si applichi all'impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro;
- una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica seguita dall'impresa in materia di conflitti di interesse conformemente all'articolo 22;
- ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa tale politica in materia di conflitti di interesse su un supporto durevole o tramite un sito Internet (qualora esso non costituisca un supporto durevole), purché le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, siano soddisfatte.
- Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese di investimento forniscono il servizio di gestione del portafoglio, stabiliscano un metodo appropriato di valutazione e raffronto, come ad esempio un parametro di riferimento significativo, che sia basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente al quale viene fornito il servizio di valutarne l'esecuzione da parte dell'impresa.
- Gli Stati membri prescrivono che, quando le imprese di investimento propongono di fornire servizi di gestione del portafoglio ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscano al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti:
- informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
- i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente;
- la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
- i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.
Articolo 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari)
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione deve spiegare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
- La descrizione dei rischi include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
- i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
- la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per tali strumenti;
- il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisizione degli strumenti;
- eventuali requisiti di margine od obbligazioni analoghe applicabili a strumenti di tale tipo.
Gli Stati membri possono specificare i termini precisi, o il contenuto, della descrizione dei rischi di cui al presente paragrafo.
- Se l'impresa di investimento fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, tale impresa comunica al cliente o potenziale cliente dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.
- Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario composto da due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'impresa di investimento fornisce una descrizione adeguata delle componenti di tale strumento e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
- Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
Articolo 33 (Informazioni sui costi e sugli oneri connessi)
Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai loro clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi comprendenti, laddove pertinenti, i seguenti elementi:
- il prezzo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l'impresa di investimento o, se non può essere indicato un prezzo esatto, la base per il calcolo del prezzo totale cosicché il cliente possa verificarla;
- quando una parte qualsiasi del prezzo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;
- ) l'indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l'impresa di investimento o imposti da essa;
- le modalità per il pagamento o altra prestazione.
Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall'impresa vengono scomposte in ciascun caso in voci distinte.
Articolo 39 (Accordo con il cliente al dettaglio)
Gli Stati membri prescrivono all'impresa di investimento che fornisce servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti ad un nuovo cliente al dettaglio per la prima volta dopo la data di applicazione della presente direttiva di concludere un accordo di base scritto, su carta o altro supporto durevole, con il cliente, in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell'impresa e del cliente.
I diritti e i doveri delle parti dell'accordo possono essere inclusi facendo riferimento ad altri documenti o testi giuridici.
Articolo 52 (Consulenza in materia di investimenti)
Ai fini della definizione di "consulenza in materia di investimenti" di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2004/39/CE, una raccomandazione personalizzata è una raccomandazione che viene fatta ad una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore o nella sua qualità di agente di un investitore o potenziale investitore.
Tale raccomandazione deve essere presentata come adatta per tale persona, o deve essere basata sulla considerazione delle caratteristiche di tale persona, e deve raccomandare la realizzazione di un'operazione appartenente ad una delle seguenti categorie:
- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- ) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.
Una raccomandazione non è una raccomandazione personalizzata, se viene diffusa esclusivamente tramite canali di distribuzione o se è destinata al pubblico.
Direttiva n. 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (sostitutiva della direttiva 1993/6/CEE)
Articolo 3, par.1, lett. b (Definizioni)
«Impresa di investimento» : gli enti definiti all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE soggetti agli obblighi derivanti da detta direttiva, ad eccezione:
- degli enti creditizi;
- delle imprese locali definite alla lettera p);
- delle imprese che sono autorizzate unicamente a prestare servizi di consulenza in materia di investimenti e/o a ricevere e trasmettere ordini di investitori senza detenere fondi o titoli appartenenti ai loro clienti e che, per questo motivo, non possono mai trovarsi in situazione di debito con i loro clienti.
Articolo 7
Le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii):
- hanno un capitale iniziale di 50 000 EUR, o
- hanno un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 1 000 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1 500 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo, o
- dispongono di una combinazione di capitale iniziale e di assicurazione della responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).
Gli importi di cui al primo comma sono periodicamente soggetti a revisione ad opera della Commissione per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in linea e contemporaneamente con gli aggiustamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 7 della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
Articolo 8
Quando un'impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 1), lettera b), punto iii) è registrata anche ai sensi della direttiva 2002/92/CE, essa deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3 di tale direttiva e deve inoltre:
- avere un capitale iniziale di 25 000 EUR;
- sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile professionale estesa all'intero territorio comunitario o una garanzia comparabile contro la responsabilità derivante da negligenza professionale, che assicuri una copertura di almeno 500 000 EUR per ciascuna richiesta di indennizzo e di 750 000 EUR all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo;
- disporre di una combinazione di capitale iniziale e di un'assicurazione per la responsabilità civile professionale in una forma che comporti un livello di copertura equivalente a quella di cui alla lettera a) o alla lettera b).
Testo Unico della Finanza
Articolo 1, comma 5 (Definizioni)
Per «servizi e attività di investimento» si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
- a. negoziazione per conto proprio;
- b. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- c. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c-bis. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- d. gestione di portafogli;
- e. ricezione e trasmissione di ordini;
- f. consulenza in materia di investimenti;
- g. gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Articolo 1, comma 5septies (Definizioni)
Per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.
Articolo 1, comma 2 (Definizioni)
Per «strumenti finanziari» si intendono:
- valori mobiliari;
- strumenti del mercato monetario;
- quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- contratti finanziari differenziali;
- contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
Articolo 1, comma 1bis (Definizioni)
Per «valori mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
- le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
Articolo 1, comma 1ter (Definizioni)
Per «strumenti del mercato monetario» si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.
Articolo 1, comma 3 (Definizioni)
Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d).
Articolo 1, comma 4 (Definizioni)
I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Articolo 18, (Soggetti)
- L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche.
- Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
(omissis)
Articolo 18 bis (Consulenti finanziari)
- La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
- É istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 5, provvede un organismo i cui rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentite la Banca d'Italia e la Consob.
- L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.
- L'organismo di cui al comma 2:
- vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e) e g) del comma 5;
- per i casi di violazione delle regole di condotta delibera, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 5, lettera b), la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo.
- La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
- alla formazione dell'albo previsto dal comma 2 e alle relative forme di pubblicità;
- all'iscrizione all'albo previsto dal comma 2 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
- alle cause di incompatibilità;
- alle regole di condotta che i consulenti devono rispettare nel rapporto con il cliente, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari;
- all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 4;
- alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari.
- Avverso le decisioni di sospensione o radiazione dall'albo assunte dall'organismo, ai sensi del comma 4, lettera b), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, dinnanzi alla Consob, entro i successivi trenta giorni e secondo le procedure dalla stessa determinate con regolamento.
Avverso le delibere adottate dalla Consob ai sensi del presente comma è ammessa opposizione da parte dell'interessato alla corte d'appello; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.
- La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.
- In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob ne propone lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 21 (Criteri generali)
- 1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
- 1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di investimento extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie:
- adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
- informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
- 2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.
Articolo 23 (Contratti)
- I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
- È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.
- Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.
- Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.
- Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Articolo 33, comma 2 (Attività esercitabili)
Le Sgr possono: (omissis)
- prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
(omissis)
Articolo 166 (Abusivismo)
Le Sgr possono: (omissis)
- punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasessantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:
- svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- offre in Italia quote o azioni di Oicr;
- offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento.
- Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.
- Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.
Decreto Legislativo N. 164 DEL 17.09.2007 (attuazione della direttiva 2004/39/CE)
Articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie)
- Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Regolamento Intermediari, n. 16190 del 29.10.2007
Articolo 26 (Definizioni)
- Nel presente Libro si intendono per:
- "agenti di cambio": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;
- "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzate nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti, la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche comunitarie con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi e di attività di investimento in Italia;
- "cliente": persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;
- "cliente professionale": il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all'Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico;
- "cliente al dettaglio": il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;
- "ordine con limite di prezzo": ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.
Articolo 27 (Requisiti generali delle informazioni)
- Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.
- Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:
- all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
- agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
- alle sedi di esecuzione, e
- ai costi e oneri connessi.
Articolo 28 (Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)
- Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
- Le informazioni:
- includono la denominazione dell'intermediario;
- non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;
- hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;
- non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti.
- Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni:
- il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;
- le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
- i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati.
- Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le condizioni seguenti:
- tale indicazione non costituisce l'elemento predominante della comunicazione;
- le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:
- b1. i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero
- b2. l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure
- b3. un periodo più lungo eventualmente deciso dall'intermediario.
In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
- il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;
- le informazioni contengono l'avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri;
- quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;
- quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.
- Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:
- le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;
- per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
- le informazioni contengono l'avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
- Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:
- non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;
- si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
- quando l'informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;
- evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
- Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
- Le informazioni non possono indicare o suggerire che l'autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell'informazione.
Articolo 29 (Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi)
- Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti:
- il nome e l'indirizzo dell'intermediario e i relativi recapiti;
- le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni;
- i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'intermediario e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini;
- una dichiarazione che l'intermediario è autorizzato e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzato;
- quando l'intermediario opera tramite un agente collegato in conformità dell'articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;
- la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta, di cui agli articoli da 53 a 56;
- se l'intermediario detiene strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela;
- il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso;
- una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse;
- ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.
- Quando prestano il servizio di gestione di portafogli, gli intermediari adottano un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio prestato.
- Quando gli intermediari propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni seguenti, ove pertinenti:
- informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
- i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell'ampiezza della delega;
- la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
- i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.
Articolo 30 (Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela)
- Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti a clienti al dettaglio forniscono a tali clienti le informazioni di cui ai commi seguenti, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d'Italia adottato in conformità all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico.
- Gli intermediari informano il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio della eventuale possibilità che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da un terzo per conto dell'intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono, conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.
- Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possono essere detenuti in un "conto omnibus" da un terzo, gli intermediari informano il cliente di questo fatto e gli forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.
- Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.
- Gli intermediari informano il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'intermediario medesimo, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.
- Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l'intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
Articolo 31 (Informazioni sugli strumenti finanziari)
- Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
- La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
- i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
- la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
- il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
- eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
- Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
- Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.
- Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.
Articolo 32 (Informazioni sui costi e sugli oneri)
- Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti elementi:
- il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l'intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;
- quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;
- l'indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l'intermediario o imposti da esso;
- le modalità per il pagamento.
Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall'intermediario vengono in ogni caso indicate separatamente.
Articolo 34 (Modalità e termini delle informazioni)
- Ai fini di cui all'articolo 27, comma 2, gli intermediari si attengono alle disposizioni del presente articolo.
- Gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto.
- Gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.
- Gli intermediari forniscono ai clienti professionali le informazioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato.
- Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono fornite su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario, purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.
- Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli da 29 a 32. La notifica viene fatta su supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su supporto duraturo.
- Gli intermediari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle che l'impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.
- Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un'offerta o un invito di cui alle successive lettere a) e b) e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 che siano rilevanti per tale offerta o invito:
- offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;
- invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.
- Il comma 8 non si applica se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.
Articolo 35 (Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)
- Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.
- Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.
- Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente:
- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 6, comma 2quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi dell'articolo 58, comma 2;
- trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.
Articolo 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet)
- Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, gli intermediari:
- utilizzano un supporto cartaceo;
- utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:
- tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente; e
- il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest'ultimo.
- Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti:
- l'utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente;
- il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;
- al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all'informazione;
- le informazioni sono aggiornate;
- le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.
- Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l'intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.
Articolo 37 (Contratti)
- Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.
(omissis)
Articolo 39 (Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)
- Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
- alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
- alla situazione finanziaria;
- agli obiettivi di investimento.
- Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
- i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
- la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
- il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
- Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
- Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
- Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
- Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.
- Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
Articolo 40 (Valutazione dell'adeguatezza)
- Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:
- corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
- sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.
- Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera c).
- In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2-sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.
Articolo 52 (Incentivi)
- Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio ad un cliente, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie ad eccezione di:
- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi;
- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;
- il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;
- compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.
- Gli intermediari, ai sensi del comma 1, lettera b), punto b1), possono comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del cliente.
Articolo 53 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli)
- I clienti ricevono dall'intermediario rendiconto dei servizi prestati. I rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto.
(omissis)
Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob (ai sensi dell'art. 6, co. 2bis del T.U.F)
Articolo 4 (Principi generali)
- Gli intermediari, secondo i principi, i criteri e i requisiti di cui al presente Regolamento, si dotano di un sistema organizzativo unitario al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale nonché la correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi.
- Gli intermediari applicano le disposizioni del presente Regolamento in maniera proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.
(omissis)
Articolo 5 (Requisiti generali di organizzazione)
- Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
- A tal fine, gli intermediari, nell'esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
- solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
- un efficace sistema di gestione del rischio dell'impresa;
- misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
- idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'intermediario;
- politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite;
- a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni;
- sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'intermediario e della sua organizzazione interna;
- criteri e procedure volti a garantire che l'affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni;
- procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni medesime;
- politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte a:
- assicurare la capacità di operare su base continuativa;
- limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività;
- preservare i dati e le funzioni essenziali;
- garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure. Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere tempestivamente i servizi;
- politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
- Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
Articolo 19 (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)
- Quando, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, gli intermediari affidano ad un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento, adottano misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi.
- L'esternalizzazione non può ridurre l'efficacia del sistema dei controlli né impedire alle autorità di vigilanza di controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.
Articolo 20 (Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento)
- Una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento.
- Le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti:
- la prestazione all'intermediario di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza giuridica all'intermediario, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'intermediario;
- l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.
Articolo 23 (Principi generali)
- Gli intermediari adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
- Gli intermediari gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
- Quando le misure adottate ai sensi del comma 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
- Le informazioni di cui al comma 3 sono fornite su supporto duraturo e presentano un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.
Articolo 24 (Conflitti di interesse rilevanti)
- Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possono insorgere nella prestazione dei servizi e che possono danneggiare gli interessi di un cliente, gli intermediari considerano, quale criterio minimo, se a seguito della prestazione di servizi, essi, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:
- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;
- siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del cliente;
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.
Articolo 24 (Politica di gestione dei conflitti di interesse)
- Gli intermediari formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo.
- La politica di gestione dei conflitti di interesse di cui al comma 1 deve:
- consentire di individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
- Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera b), garantiscono che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano un conflitto di interesse ai sensi del comma 2, lettera a), svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.
- Al fine di garantire l'indipendenza di cui al comma 3, gli intermediari adottano, laddove appropriato, misure e procedure volte a:
- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.
- Nel caso in cui le misure e procedure di cui al comma 4 non assicurino l'indipendenza richiesta, gli intermediari adottano le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.
Articolo 25 (Registro)
- Gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.
Articolo 29 (Conservazione delle registrazioni)
- Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e tutte le operazioni effettuate, registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte, idonee a consentire alle autorità vigilanza di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.
- Gli intermediari effettuano in ogni caso le registrazioni previste dagli articoli 7 e 8 del Regolamento (CE) 1287/2006.
- Gli intermediari conservano per un periodo di almeno cinque anni le registrazioni effettuate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
- Ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione di cui al comma precedente, gli intermediari adottano specifiche procedure anche per il caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento.
- Gli intermediari conservano, per la durata del rapporto con ciascun cliente e per i cinque anni successivi, la documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto medesimo.
- Le registrazioni di cui ai commi precedenti sono conservate su supporti che consentano di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate dalle autorità di vigilanza ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
- è garantita alle autorità di vigilanza la possibilità di accedervi prontamente e di ricostruire ogni fase fondamentale dell'elaborazione di ciascuna operazione;
- è possibile individuare in maniera agevole qualsiasi correzione o altra modifica, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
- non è possibile manipolare o alterare in qualunque altro modo le registrazioni.
- Con apposita comunicazione le autorità di vigilanza pubblicano un elenco delle registrazioni che gli intermediari sono tenuti a conservare ai sensi dei commi precedenti. L'elenco è periodicamente aggiornato.
- Il presente articolo si applica anche alle succursali in Italia delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.
2. Normativa vigente in merito a ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale (a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 164 del 17 settembre 2007)
Normativa Comunitaria
Direttiva MiFID di primo livello n. 2004/39/CE
All. II - Sezione B - servizi accessori
(omissis)
- alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.
(omissis)
- Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
Direttiva MiFID di secondo livello n. 2006/73/CE
Considerando 79
La consulenza in merito a strumenti finanziari fornita in un quotidiano, giornale, rivista o in qualsiasi altra pubblicazione destinata al pubblico in generale (incluso tramite Internet) o trasmissione televisiva o radiofonica non deve essere considerata come una raccomandazione personalizzata ai fini della definizione di "consulenza in materia di investimenti" di cui alla direttiva 2004/39/CE.
Considerando 81
La prestazione di una raccomandazione generale (vale a dire destinata a canali di distribuzione o al pubblico) in merito ad un'operazione su uno strumento finanziario o un tipo di strumento finanziario costituisce la prestazione di un servizio accessorio di cui all'allegato I, sezione B, punto 5), della direttiva 2004/39/CE e di conseguenza la direttiva 2004/39/CE e le sue protezioni si applicano alla prestazione di tale raccomandazione.
Articolo 24 (Ricerca in materia di investimenti)
- Ai fini dell'articolo 25, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono ricerche o altre informazioni che raccomandino o suggeriscano, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di distribuzione o al pubblico, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- ) esse vengano designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;
- se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai fini della direttiva 2004/39/CE.
- Una raccomandazione del tipo rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, punto 3), della direttiva 2003/125/CE, ma relativa agli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE che non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, viene trattata come una comunicazione di marketing ai fini della direttiva 2004/39/CE e gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono o diffondono la raccomandazione di assicurare che sia chiaramente identificata come tale.
Inoltre gli Stati membri prescrivono a tali imprese di assicurare che le raccomandazioni di questo tipo contengano l'avviso chiaro ed evidente (o, in caso di raccomandazione orale, una dichiarazione avente lo stesso effetto) che non sono state preparate conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che non sono soggette ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.
Articolo 25 (Requisiti di organizzazione supplementari applicabili nel caso in cui un'impresa produca e diffonda ricerca in materia di investimenti)
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che producono ricerca in materia di investimenti, o dispongono la produzione di ricerca in materia di investimenti, che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, di assicurare l'attuazione di tutte le misure di cui all'articolo 22, paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti e ad altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali la ricerca in materia di investimenti viene diffusa.
- Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento che rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 di adottare disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non devono realizzare operazioni personali o negoziare, salvo che in qualità di market maker agendo in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine di un cliente non sollecitato, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, su strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
- nelle situazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione della ricerca in materia di investimenti non devono realizzare operazioni personali su strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro del servizio giuridico o della funzione di controllo della conformità dell'impresa;
- le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerca in materia di investimenti non devono accettare incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti;
- le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerca in materia di investimenti non devono promettere agli emittenti un trattamento positivo nella loro ricerca;
- gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non devono, prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, essere autorizzati ad esaminare un progetto della ricerca in materia di investimenti per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per altri fini diversi dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche dell'impresa, se il progetto include una raccomandazione o un prezzo obiettivo.
Ai fini del presente paragrafo, "strumento finanziario correlato" significa uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario.
- Gli Stati membri esentano le imprese di investimento, che diffondono al pubblico o ai clienti ricerca in materia di investimenti prodotta da un'altra persona, dall'obbligo di conformarsi al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non deve essere un membro del gruppo al quale appartiene l'impresa di investimento;
- l'impresa di investimento non deve modificare sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti;
- l'impresa di investimento non deve presentare la ricerca in materia di investimenti come ricerca da essa stessa prodotta;
- l'impresa di investimento deve verificare che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dalla presente direttiva in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che includono tali obblighi.
Direttiva n. 2003/6, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)
Considerando 31
Non si dovrebbero considerare informazioni privilegiate le ricerche e le valutazioni elaborate a partire da dati di dominio pubblico e, pertanto, qualsiasi operazione effettuata in base a tale tipo di ricerca o valutazione non dovrebbe essere considerata di per sé utilizzazione di informazioni privilegiate ai sensi della presente direttiva.
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(omissis)
- «manipolazione del mercato»
(omissis)
- la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano suscettibili di fornire, indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, compresa la diffusione di notizie incontrollate o di informazioni false ovvero fuorvianti, se la persona che le ha diffuse sapeva o avrebbe dovuto sapere che le informazioni erano false o fuorvianti. Con riferimento ai giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale, tale diffusione di informazioni va valutata, fatto salvo l'articolo 11, tenendo conto delle norme deontologiche proprie di detta professione, a meno che dette persone traggano, direttamente o indirettamente, vantaggi o benefici dalla diffusione delle informazioni in questione.
In particolare dalle definizioni centrali riportate alle lettere a), b) e c) di cui sopra, derivano i seguenti esempi:
(omissis)
- l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.
Le definizioni di manipolazione di mercato sono adattate in modo da garantire la possibilità di includere nuovi tipi di attività che in base alla prassi costituiscono manipolazioni di mercato;
Articolo 6
(omissis)
- Gli Stati membri assicurano che ci siano norme adeguate che garantiscano che le persone che producono o diffondono ricerche riguardanti strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari o le persone che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimenti destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, vigilino con ragionevole diligenza affinché l'informazione sia presentata correttamente e comunichino ogni loro interesse o indichino l'esistenza di conflitti di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. Tali norme sono notificate alla Commissione.
(omissis)
- Gli Stati membri assicurano che ci siano norme adeguate che garantiscano che le persone che producono o diffondono ricerche riguardanti strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari o le persone che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimenti destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, vigilino con ragionevole diligenza affinché l'informazione sia presentata correttamente e comunichino ogni loro interesse o indichino l'esistenza di conflitti di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. Tali norme sono notificate alla Commissione.
(omissis)
- [sesto trattino]- le modalità tecniche applicabili alle varie categorie di persone di cui al paragrafo 5 per la corretta presentazione delle ricerche e di altre informazioni che raccomandano una strategia di investimento e per la divulgazione dell'esistenza di interessi specifici o di conflitti di interesse di cui al paragrafo 5. Tali modalità tengono conto delle norme, comprese quelle di autoregolamentazione, che disciplinano la professione di giornalista,
Direttiva n. 2003/125/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse (direttiva Market Abuse di secondo livello)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITà EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), in particolare l'articolo 6, paragrafo 10, sesto trattino, dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per un parere tecnico, considerando quanto segue:
- Occorrono norme armonizzate che prescrivano correttezza, chiarezza e accuratezza nella presentazione delle informazioni e nella comunicazione al pubblico degli interessi e dei conflitti di interesse, cui devono attenersi i soggetti che elaborano o diffondono informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento. In particolare, l'integrità del mercato richiede un elevato grado di correttezza, onestà e trasparenza nella presentazione delle informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento.
- Si può raccomandare o proporre una strategia di investimento sia esplicitamente (tramite ad esempio le raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere") o implicitamente (facendo riferimento ad un obiettivo di prezzo o in altro modo).
- I consigli di investimento per mezzo di raccomandazioni personali, le quali è improbabile vengano rese pubbliche, fornite ai clienti in merito ad una o a più operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari (in particolare raccomandazioni informali in materia di investimenti a breve termine provenienti dagli uffici vendite o commerciali delle imprese di investimento o degli enti creditizi) non devono essere considerati raccomandazioni ai sensi della presente direttiva.
- Le raccomandazioni di investimento che possono costituire la base di eventuali decisioni di investimento devono essere elaborate e diffuse con la massima cura, in modo da non indurre in errore i partecipanti al mercato.
- L'identità del soggetto che elabora le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta e l'identità dell'autorità competente cui è sottoposto devono essere comunicati al pubblico, in quanto possono costituire per gli investitori un utile elemento di informazione da prendere in considerazione per le loro decisioni di investimento.
- Le raccomandazioni devono essere presentate in modo chiaro e accurato.
- Gli interessi privati o i conflitti di interesse dei soggetti che raccomandano o propongono strategie di investimento possono influenzare i pareri da essi espressi nelle raccomandazioni di investimento. Perché sia possibile valutare l'obiettività e l'attendibilità dell'informazione, occorre che vengano comunicati al pubblico in maniera adeguata gli interessi finanziari rilevanti in ogni strumento finanziario oggetto dell'informazione intesa a raccomandare strategie di investimento o i conflitti di interesse o i legami di controllo nei confronti dell'emittente a cui direttamente o indirettamente l'informazione si riferisce. Tuttavia, la presente direttiva non deve richiedere ai soggetti pertinenti che elaborano raccomandazioni di investimento di infrangere le efficaci barriere allo scambio di informazioni poste in essere per prevenire e impedire conflitti di interesse.
- Le raccomandazioni di investimento possono essere diffuse in forma inalterata, modificata o riassunta da un soggetto diverso dal soggetto che le ha elaborate. Il modo in cui i soggetti che diffondono le raccomandazioni trattano tali raccomandazioni può avere un notevole impatto sulla valutazione delle raccomandazioni da?parte degli investitori. In particolare, conoscere l'identità del soggetto che diffonde le raccomandazioni di investimento, il suo codice di condotta o in che misura la raccomandazione iniziale sia stata modificata può costituire un utile elemento di informazione per gli investitori al momento di adottare le loro decisioni di investimento.
- La pubblicazione di raccomandazioni di investimento su siti Internet deve essere effettuata conformemente alle disposizioni sul trasferimento dei dati personali verso paesi terzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
- Le agenzie di rating del credito emettono pareri sulla capacità di credito di un particolare emittente o di un particolare strumento finanziario ad una determinata data. In se stessi tali pareri non costituiscono una raccomandazione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, le agenzie di rating del credito dovrebbero valutare l'opportunità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i rating di credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e che esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emittenti a cui i loro rating di credito si riferiscono.
- La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 11, e dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. A questo riguardo, la presente direttiva non impedisce in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di informazione.
- Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I - DEFINIZIONI
Articolo 1 (Definizioni)
- "impresa di investimento": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
- "ente creditizio": una persona giuridica ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- "raccomandazione": ricerche o altre informazioni, destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a proporre, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito ad uno o a più strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo presenti o futuri di tali strumenti;
- "ricerche o altre informazioni intese a raccomandare o a proporre una strategia di investimento" :
- informazioni elaborate da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da soggetti la cui principale attività consiste nell'elaborazione di raccomandazioni o da una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, con cui, direttamente o indirettamente, viene formulata una particolare raccomandazione di investimento in merito ad uno strumento finanziario o ad un emittente di strumenti finanziari;
- informazioni elaborate da soggetti diversi dai soggetti di cui alla lettera a) intese a raccomandare direttamente una particolare decisione di investimento in uno strumento finanziario;
- "soggetto pertinente": persona fisica o giuridica che elabora o diffonde raccomandazioni nell'esercizio della propria professione o attività;
- "emittente": l'emittente di uno strumento finanziario al quale direttamente o indirettamente una raccomandazione si riferisce;
- "canale di distribuzione": un canale attraverso il quale le informazioni vengono, o è probabile che vengano, rese pubbliche. "Informazioni che è probabile che vengano rese pubbliche": informazioni a cui ha accesso un gran numero di persone;
- "regolamentazione appropriata": ogni regolamentazione, ivi compresa l'autoregolamentazione, in vigore negli Stati membri, di cui alla direttiva 2003/6/CE.
CAPO II - ELABORAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI
Articolo 2 (Identità dei soggetti che elaborano le raccomandazioni)
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che ogni raccomandazione riporti in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della sua elaborazione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua elaborazione.
- 2. Qualora il soggetto pertinente sia un'impresa di investimento o un ente creditizio, gli Stati membri impongono che venga comunicata l'identità della relativa autorità competente. Qualora il soggetto pertinente non sia né un'impresa di investimento né un ente creditizio, ma sia soggetto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, gli Stati membri assicurano che venga data comunicazione al pubblico di tali norme o codici.
- 3. Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte. L'adeguamento può includere la menzione del luogo in cui le informazioni possono essere facilmente e direttamente consultate dal pubblico, quale ad esempio un apposito sito Internet del soggetto pertinente.
- 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri a regolamentazione appropriata equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 3 (Norma generale relativa alla corretta presentazione delle raccomandazioni)
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che tutti i soggetti pertinenti assicurino con ragionevole diligenza:
- che i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;
- che tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;
- che tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
- Gli Stati membri impongono a tutti i soggetti pertinenti di assicurare con ragionevole diligenza di essere in grado di dimostrare, su richiesta delle autorità competenti, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.
- I paragrafi 1 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1 e 3.
Articolo 4 (Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)
- In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 3, qualora il soggetto pertinente sia un analista indipendente, un'impresa di investimento, un ente creditizio, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consista nell'elaborazione di raccomandazioni, o una persona fisica che lavori per loro in base ad un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che il soggetto pertinente presti ragionevole diligenza nell'assicurare almeno che:
- tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente pertinente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;
- ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente di strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;
- il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;
- venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;
- vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora di tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;
- nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, la modifica e la data della prima raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.
- Qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, gli Stati membri dispongono che sia sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni richieste possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente, a condizione che gli elementi di base e la metodologia utilizzati ai fini della valutazione non siano stati modificati.
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
Articolo 5 (Norma generale relativa alla comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che i soggetti pertinenti comunichino al pubblico tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da compromettere l'obiettività della raccomandazione, in particolare nel caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse in rapporto all'emittente a cui la raccomandazione si riferisce. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, il presente obbligo si applica esclusivamente alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, le quali abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.
- Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da comunicare al pubblico conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:
- a) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;
- b) gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che nella raccomandazione stessa figurino le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui la comunicazione al pubblico delle predette informazioni sia sproporzionata rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet del soggetto pertinente.
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
- I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai giornalisti soggetti negli Stati membri ad appropriata regolamentazione equivalente, ivi comprese appropriate norme di autoregolamentazione equivalenti, purché tale regolamentazione consenta di conseguire gli stessi effetti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Articolo 6 (Obblighi ulteriori relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)
- Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, gli Stati membri impongono che ogni raccomandazione elaborata da un analista indipendente, da un'impresa di investimento, da un ente creditizio, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nell'elaborazione di raccomandazioni comunichino al pubblico in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative ai loro interessi e conflitti di interesse:
- partecipazioni importanti esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte e l'emittente dall'altra. Tali partecipazioni importanti includono almeno i seguenti casi:
- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso; o
- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 5 % del totale del capitale azionario emesso. Gli Stati membri possono fissare soglie inferiori alla soglia del 5 % prevista nei due casi;
- altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate in rapporto all'emittente;
- se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;
- se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-lead manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;
- se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;
- se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo all'elaborazione della raccomandazione.
- Gli Stati membri impongono che vengano comunicati al pubblico, in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni.
- Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche che lavorano per un'impresa di investimento o un ente creditizio sulla base di un contratto di lavoro o altro, che abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione, gli Stati membri dispongono che nella comunicazione di cui è fatto obbligo all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, venga reso pubblico in particolare se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate.
Qualora tali persone ricevano o acquistino le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni, vengono altresì comunicati al pubblico il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto.
- Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento e agli enti creditizi di comunicare al pubblico, a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali l'impresa di investimento o l'ente creditizio ha fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.
- Gli Stati membri assicurano che le raccomandazioni stesse includano le informazioni da comunicare al pubblico conformemente ai paragrafi da 1 a 4. Nel caso in cui gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 siano sproporzionati rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, è sufficiente che nella raccomandazione stessa figuri un rinvio chiaro e visibile al luogo in cui le informazioni possono essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico, quale ad esempio un link diretto alle predette informazioni su un apposito sito Internet dell'impresa di investimento o dell'ente creditizio.
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che gli obblighi di cui al paragrafo 1 vengano adeguati, in modo da non risultare sproporzionati nel caso di raccomandazioni non scritte.
CAPO III - DIFFUSIONE DI RACCOMANDAZIONI ELABORATE DA TERZI
Articolo 7 (Identità dei soggetti che diffondono le raccomandazioni)
- Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, quando un soggetto pertinente diffonde, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione elaborata da un terzo, la raccomandazione indichi in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.
Articolo 8 (Norma generale relativa alla diffusione delle raccomandazioni)
Gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che, qualora una raccomandazione elaborata da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa, detta informazione indichi chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.
Gli Stati membri assicurano che quando la modifica sostanziale consista in un cambiamento di orientamento della raccomandazione (ad esempio una raccomandazione "acquistare" che viene modificata in "mantenere" o "vendere" o viceversa), il soggetto che diffonde la raccomandazione osservi, per quanto riguarda la modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 5 a carico del soggetto che elabora la raccomandazione.
Inoltre, gli Stati membri assicurano che sia in vigore la regolamentazione appropriata per garantire che le persone giuridiche pertinenti che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata seguano una politica formale scritta che consenta loro di indicare ai destinatari dell'informazione dove possono avere accesso all'identità del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha elaborato la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.
Il primo e il secondo comma non si applicano alle notizie di stampa che riferiscono di raccomandazioni elaborate da terzi quando la sostanza delle raccomandazioni non sia stata modificata. Nel caso di diffusione di una sintesi di una raccomandazione elaborata da un terzo, i soggetti pertinenti che hanno diffuso la sintesi assicurano che la sintesi sia chiara e non forviante, menzionano il documento originario e il luogo in cui le informazioni relative al documento originario possano essere consultate direttamente e facilmente dal pubblico purché siano pubbliche.
Articolo 9 (Obblighi ulteriori a carico delle imprese di investimento e degli enti creditizi)
Oltre agli obblighi di cui agli articoli 7 e 8, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni elaborate da un terzo sia un'impresa di investimento, un ente creditizio o una persona fisica che lavora per loro sulla base di un contratto di lavoro o altro, gli Stati membri impongono che:
- il nome dell'autorità competente per l'impresa di investimento o l'ente creditizio sia indicato in modo chiaro e visibile;
- qualora il soggetto che ha elaborato la raccomandazione non l'abbia ancora diffusa tramite un canale di distribuzione, il soggetto che la diffonde ottemperi agli obblighi imposti dall'articolo 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni;
- qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione, l'impresa di investimento o l'ente creditizio ottemperi agli obblighi imposti dagli articoli da 2 a 6 a carico del soggetto che elabora le raccomandazioni.
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10 (Attuazione)
- Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 11 (Entrata in vigore)
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 12 (Destinatari)
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2003.
|
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Ricerca in materia di investimenti |
Marketing Communications |
Raccomandazioni personalizzate (consulenza) |
Regole Market Abuse su corretta presentazione e disclosure |
Sì |
Sì |
No |
Gestione dei conflitti di interesse in generale (MiFID) |
Sì |
Sì |
Sì |
Gestione dei conflitti di interesse nella ricerca (MiFID) |
Sì |
No |
No |
Informazioni alla clientela |
Sì |
Sì |
Sì |
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TESTO UNICO DELLA FINANZA
Articolo 1, comma 6 (Definizioni)
(omissis)
- Per "servizi accessori" si intendono:
(omissis)
- la ricerca in materia di investimenti, l'analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
(omissis)
Articolo 114 (Comunicazioni al pubblico)
(omissis)
- I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, con l'esclusione delle società di rating, riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'articolo 180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce.
- La Consob stabilisce con regolamento:
- disposizioni di attuazione del comma 8;
- le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.
- Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta di conseguire gli stessi effetti. La Consob valuta, preventivamente e in via generale, la sussistenza di dette condizioni.
(omissis)
REGOLAMENTO EMITTENTI, N. 11971 DEL 14.05.1999
Sezione II (Raccomandazioni)
Articolo 69 (Identità dei soggetti che producono le raccomandazioni)
- Le raccomandazioni riportano in modo chiaro e visibile l'identità del soggetto responsabile della loro produzione, in particolare il nome e la funzione del soggetto che ha preparato la raccomandazione e la denominazione della persona giuridica responsabile della sua produzione. Nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione riporta l'identità dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento. Qualora il soggetto pertinente non sia un soggetto abilitato, ma sia sottoposto a norme di autoregolamentazione o a codici di condotta, tale soggetto include nella raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione di tali norme o codici da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.
Articolo 69-bis (Disposizioni generali relative alla corretta presentazione delle raccomandazioni)
- I soggetti pertinenti producono le raccomandazioni con diligenza assicurando in ogni caso, che:
- i fatti vengano tenuti chiaramente distinti dalle interpretazioni, dalle valutazioni, dalle opinioni o da altri tipi di informazioni non fattuali;
- tutte le fonti siano attendibili ovvero che, qualora vi siano dubbi sulla loro attendibilità, ciò venga chiaramente indicato;
- tutte le proiezioni, tutte le previsioni e tutti gli obiettivi di prezzo siano chiaramente indicati come tali e che siano indicate le principali ipotesi elaborate nel formularli o nell'utilizzarli.
- Nel caso di raccomandazioni prodotte in forma non scritta i soggetti pertinenti adempiono alle disposizioni contenute nel comma 1 tenendo conto delle specifiche esigenze di sintesi, immediatezza e comprensione da parte del pubblico connesse con tale modalità di diffusione.
- I soggetti pertinenti devono predisporre misure idonee a dimostrare, su richiesta della Consob, il carattere ragionevole di ogni raccomandazione.
Articolo 69-ter (Obblighi ulteriori relativi alla corretta presentazione delle raccomandazioni)
- In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-bis, qualora il soggetto pertinente sia un analista finanziario indipendente, un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, un altro soggetto pertinente la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente è tenuto ad assicurare almeno che nelle raccomandazioni:
- tutte le più importanti fonti di informazioni vengano indicate in maniera appropriata, ivi compreso l'emittente, assieme all'indicazione se la raccomandazione sia stata comunicata all'emittente e modificata a seguito di tale comunicazione prima della diffusione al pubblico;
- ogni elemento di base o ogni metodologia utilizzati per valutare uno strumento finanziario o un emittente strumenti finanziari o per fissare un obiettivo di prezzo di uno strumento finanziario venga riassunto in maniera adeguata;
- il significato di ogni raccomandazione formulata, quale "acquistare", "vendere" o "mantenere", che includa eventualmente anche l'orizzonte temporale dell'investimento al quale la raccomandazione si riferisce, venga adeguatamente spiegato e che ogni eventuale rischio, ivi compresa un'analisi di sensibilità delle pertinenti ipotesi, venga segnalato in maniera appropriata;
- venga menzionata, se del caso, la prevista frequenza degli aggiornamenti della raccomandazione, nonché ogni modifica di rilievo della politica di copertura precedentemente annunciata;
- vengano indicate in modo chiaro e visibile la data in cui la raccomandazione è stata diffusa per la prima volta, nonché la data e l'ora cui si riferiscono tutti i prezzi degli strumenti finanziari menzionati;
- nel caso in cui una raccomandazione differisca da una raccomandazione relativa allo stesso strumento finanziario o allo stesso emittente emessa nel corso dei dodici mesi immediatamente precedenti la sua pubblicazione, tale modifica e la data della precedente raccomandazione vengano indicate in modo chiaro e visibile.
Articolo 69-quater (Comunicazione al pubblico di interessi e di conflitti di interesse)
- I soggetti pertinenti indicano nella raccomandazione tutti i rapporti e tutte le circostanze che possono essere ragionevolmente ritenuti tali da comprometterne l'obiettività, con particolare riguardo al caso in cui i soggetti pertinenti abbiano un rilevante interesse finanziario in uno o in più strumenti finanziari oggetto della raccomandazione o un rilevante conflitto di interesse derivante da rapporti con l'emittente. Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le predette circostanze e rapporti si riferiscono anche alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per il soggetto pertinente sulla base di un contratto di lavoro o altro, quando tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione.
- Qualora il soggetto pertinente sia una persona giuridica, le informazioni da includere nella raccomandazione conformemente al comma 1 comprendono almeno:
- gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate che siano accessibili o che si possono ragionevolmente ritenere accessibili ai soggetti che partecipano alla preparazione della raccomandazione;
- gli interessi o i conflitti di interesse del soggetto pertinente o delle persone giuridiche collegate di cui siano a conoscenza i soggetti che, pur non avendo partecipato alla preparazione della raccomandazione, avevano accesso o di cui si possa ragionevolmente ritenere che avessero accesso alla raccomandazione prima che essa venisse diffusa ai clienti o al pubblico.
Articolo 69-quinquies (Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di interesse)
- In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69-quater, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:
- ) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:
- il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell'emittente superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso; o
- l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2% del totale del capitale azionario emesso;
- altri interessi finanziari rilevanti detenuti dal soggetto pertinente, o dalle persone giuridiche collegate, in rapporto all'emittente;
- se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate operano come market maker o come fornitore di liquidità per gli strumenti finanziari dell'emittente;
- se del caso, una dichiarazione attestante che nei precedenti dodici mesi il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate hanno svolto funzioni di lead-manager o di co-leadmanager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari dell'emittente;
- se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un qualsiasi altro accordo con l'emittente relativo alla prestazione di servizi di finanza aziendale, purché ciò non comporti la comunicazione al pubblico di informazioni commerciali riservate e l'accordo sia stato in vigore nel corso dei precedenti dodici mesi o abbia dato luogo, nel corso dello stesso periodo, al pagamento o alla promessa di pagamento di un compenso;
- se del caso, una dichiarazione attestante che il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate sono parte di un accordo con l'emittente relativo alla produzione della raccomandazione;
- nel caso in cui il soggetto pertinente sia un soggetto abilitato, la raccomandazione indica, in relazione alle persone fisiche o giuridiche che lavorano per tale soggetto sulla base di un contratto di lavoro o altro e qualora tali ultime persone abbiano partecipato alla preparazione della raccomandazione:
- se la remunerazione di tali persone sia legata ad operazioni di finanza aziendale effettuate dal soggetto pertinente o dalle persone giuridiche collegate; e
- il prezzo al quale le azioni sono state acquistate e la data dell'acquisto, nel caso in cui tali persone hanno ricevuto o acquistato le azioni dell'emittente prima di un'offerta pubblica di tali azioni
- I soggetti abilitati che producono raccomandazioni comunicano al pubblico:
- in termini generali, i meccanismi organizzativi e amministrativi, ivi comprese le barriere allo scambio di informazioni, posti in essere all'interno del soggetto abilitato per prevenire ed evitare conflitti di interesse in rapporto alle raccomandazioni;
- a scadenza trimestrale, la percentuale delle raccomandazioni "acquistare", "mantenere", "vendere" ovvero espresse con termini equivalenti, nonché per ognuna di tali categorie la percentuale degli emittenti ai quali i soggetti abilitati hanno fornito rilevanti servizi di finanza aziendale nel corso dei precedenti dodici mesi.
- La comunicazione al pubblico delle informazioni indicate al comma 2 è effettuata mediante pubblicazione su apposito sito internet che consenta una diretta e facile consultazione da parte del pubblico ovvero altra fonte che consenta una consultazione con modalità equivalenti e con menzione chiara e visibile nella raccomandazione di un rinvio a tale sito o fonte.
Articolo 69-sexies (Diffusione al pubblico di raccomandazioni prodotte da terzi)
- I soggetti pertinenti che diffondono, sotto la propria responsabilità, una raccomandazione prodotta da un terzo, indicano in modo chiaro e visibile l'identità di detto soggetto pertinente.
- Qualora una raccomandazione prodotta da un terzo venga sostanzialmente modificata nell'ambito di un'informazione diffusa dal soggetto pertinente, detta informazione indica chiaramente in modo dettagliato la modifica sostanziale.
- Quando la modifica sostanziale indicata al comma 2 consiste in un cambiamento di orientamento della raccomandazione, il soggetto pertinente che diffonde la raccomandazione osserva, in relazione alla modifica sostanziale, gli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater a carico del soggetto che produce la raccomandazione.
- I soggetti pertinenti che diffondono la sintesi di una raccomandazione prodotta da un terzo assicurano che la sintesi sia chiara e non fuorviante e menzionano nella stessa sintesi il documento originario e il luogo in cui le informazioni pubbliche relative al documento originario possano essere direttamente e facilmente consultate.
- I soggetti pertinenti persone giuridiche che direttamente o per il tramite di persone fisiche diffondono una raccomandazione sostanzialmente modificata adottano una procedura che prevede di indicare nell'informazione ai destinatari dove è possibile avere accesso all'identità del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, alla raccomandazione stessa e alla comunicazione degli interessi o dei conflitti di interesse del soggetto che ha prodotto la raccomandazione, a condizione che questi elementi siano pubblici.
- In aggiunta agli obblighi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, qualora il soggetto pertinente che diffonde le raccomandazioni prodotte da un terzo sia un soggetto abilitato, una persona giuridica collegata, ovvero un loro dipendente o collaboratore, il soggetto pertinente:
- comunica al pubblico in modo chiaro e visibile nell'informazione diffusa il nome dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento;
- ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 69-quinquies a carico del soggetto che ha prodotto la raccomandazione qualora tale soggetto non l'abbia ancora diffusa al pubblico;
- ottempera agli obblighi imposti dagli articoli 69, 69-bis, 69-ter, 69-quater e 69-quinquies qualora abbia modificato sostanzialmente la raccomandazione.
Articolo 69-septies (Modalità alternative di pubblicazione delle informazioni inerenti alle raccomandazioni)
- Nei casi in cui le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69-ter, comma 1, lettere a), b) e c), 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate rispetto alla lunghezza della raccomandazione diffusa, ovvero le informazioni richieste dalle disposizioni contenute negli articoli 69, comma 1, 69-ter, comma 1, 69-quater, commi 1 e 2, e 69-quinquies, comma 1, siano sproporzionate nel caso di raccomandazioni prodotte nella forma non scritta, i soggetti pertinenti possono adempiere l'obbligo di pubblicazione delle informazioni ivi previste indicando nella stessa raccomandazione un rinvio chiaro e visibile ad apposito sito internet che consenta direttamente e facilmente la consultazione delle stesse informazioni da parte del pubblico ovvero ad altra fonte dove le predette informazioni possano essere consultate con modalità equivalenti.
- Nei casi indicati al comma 1, le informazioni contenute nel sito internet o in altra apposita fonte devono essere tempestivamente aggiornate. Le informazioni devono essere mantenute a disposizione del pubblico, con indicazione della data di riferimento e ordinate cronologicamente, per almeno tre anni.
Articolo 69-octies (Norme di autoregolamentazione dei giornalisti)
- La Consob valuta preventivamente se le norme di autoregolamentazione previste dall'articolo 114, comma 10, del Testo unico consentono di conseguire gli stessi effetti delle prescrizioni contenute nei precedenti articoli 69, 69-bis, 69-quater, 69-sexies e 69-septies
- A tal fine, il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti trasmette tali norme alla Consob che, entro centoventi giorni dalla ricezione, delibera in merito alla sussistenza delle condizioni indicate nel comma precedente.
- In qualunque momento la Consob può proporre al Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti integrazioni e modifiche alle norme indicate al comma 1
- Le norme di autoregolamentazione e la delibera della Consob sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
- I precedenti commi si applicano anche laddove il Consiglio Nazionale degli Ordini dei Giornalisti apporti modifiche alle proprie norme di autoregolamentazione
Articolo 69-novies (Pubblicazione delle raccomandazioni)
- In relazione alle raccomandazioni in forma scritta, gli emittenti strumenti finanziari, i soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi osservano le seguenti modalità di pubblicazione:
- la distribuzione avviene secondo un ordine, tempi e canali prestabiliti da parte dei predetti soggetti, il più possibile omogenei, nei confronti di soggetti che appartengono a omogenee categorie di destinatari e tali da garantire l'attualità delle raccomandazioni;
- le raccomandazioni sono trasmesse alla Consob contestualmente all'inizio della loro distribuzione.
- Fermo restando quanto previsto al comma precedente, i soggetti abilitati che svolgono attività di specialisti e/o sponsor, o ruoli equivalenti, previsti dai regolamenti approvati dalle società di gestione dei mercati, ovvero di lead-manager o di co-lead-manager nell'ambito di un'offerta pubblica di strumenti finanziari o di un collocamento eseguito esclusivamente con investitori istituzionali, e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi, pubblicano le raccomandazioni in forma scritta, prodotte o diffuse nel periodo di svolgimento dell'incarico inerenti agli emittenti oggetto dei predetti incarichi, secondo una delle seguenti modalità:
- trasmissione alla società di gestione del mercato che le mette a disposizione del pubblico; ovvero
- messa a disposizione direttamente sul proprio sito internet, provvedendo al contestuale invio alla società di gestione del mercato di un avviso contenente la notizia della messa a disposizione e l'indirizzo internet dove la raccomandazione è consultabile.
- La pubblicazione delle raccomandazioni prevista al comma 2 è effettuata entro il giorno in cui inizia la loro distribuzione ovvero entro sessanta giorni a partire da tale giorno, qualora le raccomandazioni siano trasmesse a terzi sulla base di un rapporto commerciale esistente o in via di instaurazione.
- I soggetti abilitati e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi indicati al comma 2 effettuano, a partire dall'inizio dello svolgimento dello specifico incarico, la pubblicazione, secondo le modalità e i tempi previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3, di tutte le raccomandazioni in forma scritta, il cui contenuto sia superiore alle 300 parole e la cui distribuzione sia iniziata nei tre mesi precedenti l'inizio dello svolgimento dell'incarico.
- Gli emittenti strumenti finanziari e le persone giuridiche in rapporto di controllo con essi diversi dai soggetti abilitati, che producono o diffondono raccomandazioni in forma scritta, inerenti allo stesso emittente strumenti finanziari, o a tali strumenti, pubblicano tali accomandazioni contestualmente all'inizio della loro distribuzione, con le modalità indicate dall'articolo 66, commi 2 e 3.
- Qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni
- presenza di notizie in merito ai contenuti di una raccomandazione attribuiti a uno dei soggetti indicati al comma 1;
- sensibile variazione del prezzo di mercato degli strumenti finanziari oggetto della raccomandazione rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente e/o del volume degli scambi di detti strumenti rispetto a quello del giorno precedente;
- sia già iniziata la distribuzione della predetta raccomandazione, i soggetti indicati al comma 1, su richiesta della Consob, provvedono immediatamente alla pubblicazione della stessa raccomandazione secondo una delle modalità previste dal comma 2
- La trasmissione delle raccomandazioni e l'invio dell'avviso alla società di gestione del mercato, previsti dal comma 2, avvengono secondo le modalità tecniche da essa specificate
Articolo 69-decies (Disposizioni applicabili)
- I soggetti abilitati e gli altri soggetti che professionalmente producono o diffondono valutazioni del merito di credito, escluse le agenzie di rating, osservano, nello svolgimento di tale attività, le prescrizioni contenute negli articoli 69, 69-bis, 69-ter, lettere a), b), d), e) e f), 69-quater, 69-quinquies, commi 1, 2, lettera a), e 3, 69-sexies e 69-septies
REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA-CONSOB AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 2BIS DEL T.U.F.
Articolo 2 (Definizioni)
- Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
(omissis)
- "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- "analista finanziario": soggetto rilevante che produce la parte sostanziale di ricerche in materia di investimenti;
(omissis)
Titolo II - Ricerca in materia di investimenti
Articolo 27 (Definizioni)
- Ai fini dell'articolo 28, per "ricerca in materia di investimenti" si intendono le ricerche o le altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento, riguardante uno o più strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, destinate a canali di divulgazione o al pubblico, purché tali ricerche o informazioni:
- vengano qualificate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o vengano presentate come una spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione;
- non costituiscano prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Gli intermediari che producono o divulgano una raccomandazione relativa a strumenti finanziari rientrante nella definizione di cui all'articolo 65, comma 2, lettera a), del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni e priva dei requisiti di cui al comma 1, identificano chiaramente tale raccomandazione come una comunicazione pubblicitaria e promozionale ai fini del Regolamento adottato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF.
- Nel caso di raccomandazioni di cui al comma 2 gli intermediari specificano in modo chiaro ed evidente che le stesse non rispettano i requisiti volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e che esse non sono sottoposte ad alcun divieto in ordine alla effettuazione di negoziazioni prima della loro diffusione.
- Ai fini dell'articolo 28, comma 2, per "strumento finanziario correlato" si intende uno strumento finanziario, anche derivato, il cui prezzo è direttamente influenzato dal prezzo di un altro strumento finanziario oggetto di una ricerca in materia di investimenti.
- Ai fini dell'articolo 28, comma 2, lett. b), per "raccomandazioni correnti" si intendono le raccomandazioni contenute nelle ricerche in materia di investimenti che non sono state ritirate e che non sono scadute.
Articolo 28 (Regole aggiuntive per i conflitti di interessi nella produzione e divulgazione di ricerche in materia di investimenti)
- Gli intermediari che producono o dispongono la produzione di ricerche in materia di investimenti, che sono o potranno essere divulgate ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo, assicurano l'adozione di tutte le misure di cui all'articolo 25, commi 3, 4 e 5, in relazione agli analisti finanziari coinvolti nella produzione delle ricerche che si trovano in situazione di potenziale conflitto di interessi con coloro ai quali le ricerche sono divulgate.
- Gli intermediari di cui al comma 1 adottano procedure volte ad assicurare che:
- gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali o eseguano ordini, relativi a strumenti finanziari oggetto di ricerca in materia di investimenti o ad essi correlati, ad eccezione di ordini non sollecitati. Gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti sono sottoposti al divieto di cui al paragrafo precedente se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili della ricerca in questione e tali notizie non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotte dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca;
- in ogni caso, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non realizzino operazioni personali relative a strumenti finanziari oggetto della ricerca o ad essi correlati, che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, salvo che in circostanze eccezionali e con la preventiva autorizzazione della funzione di controllo di conformità;
- essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non accettino incentivi da parte di persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca in materia di investimenti, fatta eccezione per incentivi di modico valore, comunque inferiore a quanto specificamente indicato nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui all'articolo 25;
- essi, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti coinvolti nella produzione di ricerche in materia di investimenti non promettano trattamenti di favore agli emittenti degli strumenti finanziari;
- soggetti diversi dagli analisti finanziari, inclusi gli emittenti, non siano autorizzati ad esaminare, prima della diffusione delle ricerche in materia di investimenti, le relative bozze, per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute in tale ricerca o per fini diversi dalla mera verifica del rispetto degli obblighi regolamentari, nel caso in cui le bozze contengano una raccomandazione o un prezzo di riferimento.
- Il comma 1 del presente articolo non si applica agli intermediari che divulgano al pubblico o ai propri clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da terzi a condizione che:
- il soggetto che produce la ricerca in materia di investimenti non appartenga al proprio gruppo;
- gli intermediari non modifichino in modo rilevante le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia
di investimenti;
- gli intermediari non presentino la ricerca in materia di investimenti come propria;
- gli intermediari verifichino che l'autore della ricerca sia sottoposto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente Regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca.
3.Comunicazioni Consob
Comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23-5-1994
inviata alla società di intermediazione mobiliare…
Oggetto: Attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 2.1.1991, n. 1 - richiesta di chiarimenti
Con lettera del … (prot…) codesta società, autorizzata all'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge 2 gennaio 1991, n.1, ha illustrato un servizio che intenderebbe offrire alla propria clientela chiedendo, in sostanza, se esso sia riconducibile all'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) della citata legge n. 1/1991, ovvero, piuttosto, all'attività di gestione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 1/1991.
Codesta società ha inoltre richiesto suggerimenti ed indicazioni in merito alle modalità di svolgimento del servizio in questione, che si articolerebbe - per quel che è dato ricavare dallo schema prospettato - secondo le seguenti fasi:
- - presa di contatto con il cliente, tramite promotore finanziario, identificazione dei suoi obiettivi di investimento ed acquisizione delle informazioni sulla situazione finanziaria del medesimo (a ciò devono aggiungersi, si precisa, la consegna di copia del documento informativo - e non del prospetto di cui all'art. 18 legge n. 216/1974, che è altra cosa - previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 1/1991, nonché la verifica che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali del servizio propostogli: cfr. art. 14, commi 7 e 8, del regolamento n. 5388/1991);
- - formalizzazione del rapporto tra SIM e cliente tramite stipula del realtivo contratto di consulenza, copia del quale viene consegnata al cliente stesso;
- - esecuzione dell'incarico assunto da parte della Divisione Consulenza della SIM, con il supporto di appositi dipartimenti Ricerca e Sviluppo e Ricerca Economica e Finanziaria, mediante periodico invio al cliente, a mezzo servizio postale o tramite promotore finanziario, di rapporti finanziari relativi a prodotti e strumenti; indicazione, su tali basi, delle operazioni più adeguate in rapporto alla situazione personale del cliente;
- - comunicazone, da parte del cliente, dell'esito della consulenza (vale a dire, delle operazioni effettuate in base ai consigli ricevuti) alla relativa Divisione, al fine di consentire il mantenimento di un quadro aggiornato della posizione finanziaria del cliente stesso e, consequenzialmente, l'espletamento nei suoi confronti, nel tempo, di un più efficiente servizio di consulenza.
* * *
In argomento - a parte le puntualizzazioni già sopra effettuate - si rileva anzitutto che, come già sottolineato da questa Commissione con comunicazione n. BOR/RM/91006781 del 29 novembre 1991, l'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 1/1991 consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte d'investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso.
Più in dettaglio, l'attività in discorso si caratterizza per l'essere tendenzialmente "onnicomprensiva" - vale a dire esente da limitazioni quanto alla tipologia dei valori mobiliari oggetto dei consigli di investimeno - nonché per la sostanziale "neutralità" dell'intermediaio rispetto alla conclusione delle operazioni eventualmente conseguenti all'esercizio della consulenza, nella quale si esaurisce la prestazione dell'intermediario stesso.
E' proprio sulla presenza o meno degli attributi così individuati che poggia la distinzione tra la prestazione dei servizi di consulenza di cui al citato art. 1, comma 1, lettera e), della legge n. 1/1991 e le prestazioni consulenziali potenzialmente insite in ogni attività di intermediazione mobiliare.
Si consideri, ad esempio, il disposto dell'art. 24, comma 3, del regolamento n. 5384/1991, ove si stabilisce che "la struttura organizzativa competente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e d), della legge n. 1/1991, può, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36, commi 2 e 5 e fatta comunque salva l'applicazione del precedente art. 4, comma 2, fornire ai clienti su richiesta degli stessi indicazioni circa singole operazioni".
Come si evince agevolmente dalle disposizioni appena ricordate, in questo caso la "consulenza" si contraddistingue, in primo luogo, per il fatto di essere prestata dall'intermediario negoziatore o raccoglitore di ordini in stretta connessione con una specifica domanda in tal senso formulata, di volta in volta da parte della clientela. Inoltre, le relative indicazioni incontrano un limite obiettivo nelle caratteristiche delle operazioni richieste in via principale (o, meglio, dei valori mobiliari oggetto di tali operazioni) alle quali quelle suggerite in alternativa dall'intermediario devono risultare legate - è da ritenere - da un rapporto di similarità.
A titolo di ulteriore esempio, si consideri, ancora, l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), legge n. 1/1991, nell'esercizio della quale l'intermediario deve necessariamente avvalersi di promotori di servizi finanziari. Benchè la prima regola di condotta che gli stessi - ai sensi dell'art. 5, comma 3, legge n. 1/1991 - sono tenuti ad osservare nell'esercizio della propria attività sia quella che vieta la consulenza "porta a porta", è evidente come gli stessi non possano mancare di "consigliare" i clienti circa i valori mobiliari ai quali si riferisca la sollecitazione, illustrandone caratteristiche e ragioni di convenienza rispetto agli interessi ed alle aspettative di ciascun investitore. In questo caso, tuttavia, gli operatori hanno, da un lato, un interesse proprio alla conclusione delle operazioni offerte ed i consigli forniti risultano, dall'altro, limitati ai soli valori mobiliari della cui promozione gli operatori medesimi siano incaricati.
* * *
Venendo ora al contratto di gestione, esso può definirsi come il contratto con il quale un intermediario autorizzato si obbliga, verso corrispettivo, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari un patrimonio del cliente composto da valori mobiliari ed attività liquide.
L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa l'opportunità di investimento quanto l'obbigo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni.
Peraltro - come già evidenziato dalla scrivente con comunicazioni n. BOR/RM/91007025 del 6 dicembre 1991 e n. BOR/RM/92001325 del 28 febbraio 1992 - l'elemento che contraddistingue, in via principale, il contratto di gestione di patrimoni mobiliari va individuato non tanto nell'esistenza di poteri discrezionali rispetto alla movimentazione delle consistenze patrimoniali del cliente quanto, piuttosto, nelle finalità di valorizzazione di un determinato patrimonio, da realizzarsi mediante il compimento di una serie di atti unitariamente volti al conseguimento di un risultato utile dell'attività di investimento e disinvestimento in valori mobiliari.
Infatti, anche ove sia pattuito che ogni atto di disposizione sul patrimonio debba essere preventivamente autorizzato dal cliente, può ricorrere un'ipotesi di attività di gestione di patrimoni, purché dal testo contrattuale, in relazione all'assetto di interessi concordato tra le parti, emerga la presenza dell'elemento causale sopra delineato.
Tutto ciò premesso e specificato, dalla descrizione fornita da codesta società sembra in effetti che l'attività prospettata - ove svolta negli esatti termini indicati - debba qualificarsi come attività di consulenza.
Nello schema delineato, infatti, la scelta di tradurre i consigli forniti in termini operativi, mediante impartizione di corrispondenti ordini di acquisto o vendita nonché, soprattutto, la scelta circa il soggetto cui impartire tali ordini eventuali, sembrano rimanere in capo ai clienti. Si osservi, in proposito, che nella nota in riferimento si ha riguardo, precisamente, alla "Controparte di raccolta ordini che preferiscono, sia essa Banca o SIM" così evidenziando, almeno in linea teorica, la tendenziale "neutralità", nel senso precedentemente specificato, dell'intermediario rispetto alle operazioni consigliate, confermata, del resto, dalla previsione che esso deve solo essere informato delle operazioni poi effettivamente eseguite dal cliente.
Corre obbligo di sottolineare, tuttavia - data l'estrema "labilità" dei confini tra le attività in esame, come sin qui ricostruiti, e data, altresì, la circostanza dell'essere codesta società autorizzata anche allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 1/1991 - che la deviazione, nel pratico svolgersi del servizio, rispetto alla descrizione fornitane (si pensi, a titolo di esempio, alla concreta insussistenza della facoltà di scelta circa il soggetto cui impartire gli ordini di acquisto, in realtà coincidente, in modo sistematico, con lo stesso intermediario consulente) potrebbe dar luogo all'effettivo esercizio di un'attività di gestione c.d. "con preventivo assenso", al quale codesta società non è autorizzata, con tutte le conseguenze del caso (cfr. art. 14, legge n. 1/1991). Di tale attività sarebbe infatti presente l'elemento causale, quale sopra precisato, in rapporto alla corresponsione al cliente di indicazioni e suggerimenti atti al miglior perseguimento dei risultati economici prefissati e alla computa messa a disposizione dei mezzi per dare esecuzione alle operazioni consigliate.
* * *
Per quel che attiene, infine, alle modalità di corretta prestazione del servizio di consulenza, si noti - con riguardo al punto 2 (b) della lettera in riferimento, nella parte in cui ha riguardo alle ulteriori delucidazioni eventualmente richieste dal cliente - che tali ulteriori delucidazioni così come, in generale, tutte le indicazioni afferenti alla prestazione del servizio di consulenza, non possono mai promanare dal promotore di servizi finanziari, stante il divieto di consulenza "porta a porta" cui lo stesso soggiace, come in precedenza evidenziato.
Fatta questa importante precisazione, per quanto concerne gli ulteriori profili di svolgimento del servizio in oggetto - considerata la necessariamente sommaria descrizione fornita da codesta società - è intenzione della scrivente limitare la propria risposta a talune brevi osservazioni suscitate dalla lettura degli allegati, rinviando, in generale, all'esigenza di pieno rispetto delle regole in materia, poste dagli artt. 36-39 del regolamento n. 5387/1991.
Tra queste regole, un ruolo fondamentale è rivestito dalla regola della chiarezza: "le indicazioni fornite dagli intermediari autorizzati… devono essere formulate in maniera chiara e facilmente accessibile, sia per ciò che attiene al contenuto che alle modalità di rappresentazione… e devono chiaramente descrivere la natura, le caratteristiche e i rischi specifici dell'operazione o del servizio di intermediazione consigliato" (art. 36, comma 1, lettere a) e d)).
E' su di essa - per quanto in questa sede è dato rilevare - che si ritiene di dover attirare in particolare l'attenzione di codesta società, rispetto a taluni passaggi relativamente ostici, perlomeno per il risparmiatore privo di preparazione specifica nel campo degli investimenti finanziari, riscontrati, anche con riguardo alla terminologia adottata (p.e. "company update"), all'interno degli allegati.
Si noti, ancora, che le peculiari modalità di prestazione del servizio, nel caso di specie (invio al domicilio del cliente di pubblicazioni, documentazione informativa, ricerche ed altri documenti scritti), sono consentite solo a condizione che siano previste dal contratto di consulenza.
Tali modalità, rientrando nella fattispecie considerata dall'art. 39 del regolamento n. 5387/1991, sono sottoposte ad obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti, in via generale, per lo svolgimento dell'attività di consulenza: "nell'ipotesi in cui il contratto… stabilisca che la consulenza possa essere prestata mediante l'invio al domicilio del cliente… di pubblicazioni, documentazione informativa, ricerche ed altri documenti scritti, le indicazioni e le avvertenza di cui all'art. 37, comma 1, ed all'art. 38 sono riferite ad ogni singola operazione o servizio di intermediazione consigliati e riprodotte, all'interno del testo, con un carattere che le evidenzi adeguatamente. Il servizio fornito ad ogni singolo cliente deve comunque risultare adeguato alle caratteristiche ed alle esigenze del cliente stesso".
Sul punto - si osserva per inciso - è parere della scrivente che, affinché la norma in oggetto riceva corretta applicazione e le indicazioni ed avvertenze ivi richiamate siano evidenziate in modo realmente adeguato, non sia sufficiente l'adozione, rispetto alle stesse, di un carattere meramente diverso da quello utilizzato nel testo in via generale. Occorre, invece, che il carattere prescelto sia tale, già di per sé, da porre in obiettivo risalto le succitate indicazioni ed avvertenze. In tale prospettiva, perplessità suscita il carattere all'uopo adottato nell'allegato 9 prodotto da codesta società, estremamente minuto ed in ogni caso più piccolo rispetto a quello impiegato per la formulazione dei consigli di investimento.
Comunicazione n. DAL/RM/95007553 del 13-9-1995
Oggetto: Quesiti in materia di consulenza valutaria
Con lettera qui pervenuta il…, la S.V. ha posto alla scrivente alcuni quesiti sulla materia in oggetto, chiedendo in particolare, per ciò che concerne specificamente l'applicazione del vigente ordinamento mobiliare, se sia possibile conciliare l'attività di promotore di servizi finanziari con un'attività di consulenza riguardante il mercato valutario, con esclusione dei contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valute di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 1/1991, in quanto considerati valori mobiliari ai fini della medesima legge. Ha inoltre domandato se, in tal caso, un promotore che consigli eventuali clienti ad operare con banche diverse da quella alla quale sia legato da mandato incorra in violazioni della citata legge n. 1/1991.
Al riguardo, considerata l'insussistenza di un vincolo di esclusività dell'attività di promotore finanziario, si osserva che la risposta al primo dei quesiti proposti è affermativa, purchè l'operatività dalla S.V. prospettata risulti effettivamente contenuta, nel suo concreto esplicarsi, nei limiti indicati nella nota in riferimento. Ove, infatti, l'attività di consulenza dovesse estendere il proprio oggetto ai contratti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 1/1991, risulterebbe configurabile lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1, lett e). della medesima legge, consentito ai soli soggetti di cui agli artt. 2, 16, 17 e 19 della legge 1/1991 (oltre che ai soggetti esteri indicati nel Titolo II, Capo II, del d.lgs. n. 385/1993).
Peraltro, al fine di non ingenerare confusione nella clientela, si sottolinea la necessità di mantenere rigorosamente separato l'esercizio delle attività illustrate, astenendosi, più precisamente, nella prestazione dell'attività di consulenza valutaria, dal rappresentare la qualifica di promotore di servizi finanziari.
Quanto al secondo quesito, si osserva che la fattispecie illustrata, riguardando lo svolgimento di una attività esorbitante dall'ambito tipico di operatività dei promotori di servizi finanziari, non si pone in contasto con il disposto dell'art. 5, comma 3, legge n. 1/1991 (c.d. "obbligo del monomandato").
Comunicazione n. DI/99012156 del 23-2-1999
Oggetto: Diffusione di indicazioni in materia di investimenti in strumenti finanziari a mezzo di una rivista periodica
Con lettera del ... la S.V. ha chiesto un parere in ordine all'inquadramento nella disciplina di settore di un'attività, definita "consulenziale", consistente nella diffusione al pubblico, mediante una rivista settimanale a distribuzione nazionale, di indicazioni circa "i più opportuni comportamenti in merito all'acquisto e alla vendita delle singole attività finanziarie, alla composizione e strutturazione del portafoglio ideale, alle attese di rialzi, o ribassi [...]". Aggiunge la S.V. che tale attività, prestata da una società di capitali che si avvarrebbe di personale privo di esperienza professionale, non implicherebbe "in alcun modo, forme di sollecitazione o raccolta del pubblico risparmio".
Al riguardo si rappresenta che secondo l'orientamento consolidato della scrivente Commissione la pubblicazione di periodici, seppure di carattere tecnico, non configura la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari (cfr. la comunicazione n. BOR/RM/93002195 del 22 marzo 1993). Secondo tale orientamento, tutti i servizi di informazione finanziaria a carattere standardizzato, non aventi ad oggetto consigli di investimento personalizzati prestati nell'ambito di un rapporto bilaterale con l'investitore, sono considerati estranei al servizio di consulenza (cfr., fra le altre, la comunicazione n. DAL/RM/95001347 del 16 febbraio 1995).
La scrivente Commissione ha infatti chiarito, anche di recente (cfr. la comunicazione n. DI/98080595 del 14 ottobre 1998), che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata:
- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Si ribadisce pertanto che l'attività descritta dalla S.V. non rientra nel servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998; esso non é peraltro riconducibile ad alcuno dei servizi di investimento o degli altri servizi accessori di cui all'art. 1, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998.
Per ciò che attiene ai "possibili risvolti di aggiotaggio" cui la S.V accenna, si configurerà il compimento di tale reato qualora nel concreto svolgimento dell'attività sia integrata una delle fattispecie previste dall'art. 181, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.
Quanto, infine, al quesito, peraltro non circostanziato, relativo alla applicabilità della legge n. 675/1996 (c.d. "legge sulla privacy"), si invita la S.V. a interpellare in materia il Garante per la protezione dei dati personali.
Comunicazione n. DI/99023323 del 26-3-1999
inviata al sig ...
Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari
Con lettera del ... la S.V., dopo aver specificato di aver "realizzato (e utilizzato in proprio) numerosi Sistemi Automatici di Trading", ha rappresentato di voler prestare nei confronti del pubblico un servizio, definito di "consulenza operativa", che si articolerebbe nelle seguenti attività:
- «- focalizzare la strategia e gli strumenti finanziari più idonei alle caratteristiche e alle esigenze del cliente;
- analisi e selezione del Sistema Automatico di Trading più adatto alle specifiche esigenze;
- comunicazione (in tempo reale al cliente via telefonica, telematica o altro) del segnale generato dal Sistema;
- calcolo mensile della parcella consulenziale basata (a seconda degli accordi): o su di una percentuale degli utili conseguiti dal Cliente o su una percentuale degli utili conseguiti dal Sistema".
Ciò premesso, la S.V. ha chiesto di conoscere:
- se la prestazione del servizio sopra descritto sia conforme alle norme attualmente vigenti in materia;
- quale sia il discrimine fra il servizio di consulenza e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento (ovvero fra il servizio di consulenza e altri servizi di investimento); più in particolare, con riferimento alla fattispecie sopra descritta, se sia configurabile una "gestione occulta" qualora i clienti nominino il consulente proprio procuratore, in modo da consentirgli "l'esecuzione diretta del segnale operativo" generato dal Sistema Automatico di Trading e, ancora, se la determinazione del compenso commisurata ai risultati ottenuti sia tipica del servizio di gestione su base individuale;
- se la S.V. possa ricevere un incarico di gestione da un soggetto estero e svolgere la relativa attività nel territorio della Repubblica;
- infine, se "esistono Intermediari, o altre figure professionali, con le quali il Consulente deve attenersi a limitazioni comportamentali, finanziarie (retrocessioni economiche) o altro".
Al riguardo, si rammenta che la scrivente Commissione ha avuto modo dì chiarire (comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare, essa è caratterizzata:
- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi di investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Costituisce eccezione al sopra delineato schema generale del servizio la consulenza prestata dal promotore di servizi finanziari, cui, ai sensi dell'art. 80, lettera a), del regolamento Consob n. 11522/1998, è consentito esercitare tale attività solo per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
Fatto salvo quanto specificato nel prosieguo, sulla base degli elementi forniti il servizio che la S.V. intenderebbe svolgere sembra effettivamente risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Ciò posto, venendo al quesito sub a), si fa presente che la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è inclusa dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è dunque riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 58/1998. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria; nella prestazione del servizio di consulenza i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono tenuti al rispetto della disciplina delineata dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto.
Quanto al quesito sub b), le differenze fra il servizio di consulenza e il servizio di gestione individuale sono state delineate nella sopra citata comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994, cui si rimanda per un approfondito esame del tema. Nella comunicazione si è chiarito, fra l'altro, che l'obbligo di gestire comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento quanto l'obbligo di predisporre la possibilità che dette valutazioni si traducano in operazioni, elemento quest'ultimo che è assente nella prestazione del servizio di consulenza.
Circa la possibilità, poi, che un soggetto quale la S.V., diverso quindi da un intermediario abilitato, ottenga dai propri clienti una procura a trasmettere, in nome e per conto di questi, ordini di compravendita di strumenti finanziari a un intermediario abilitato, si rappresenta che la sistematica ricezione di ordini da investitori ai fini della loro trasmissione a un intermediario negoziatore configura l'esercizio professionale nei confronti del pubblico del servizio di ricezione e trasmissione di ordini di cui all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 58/1998, riservato alle imprese di investimento e alle banche ai sensi dell'art. 18, comma 1, del suddetto decreto.
Con riguardo alla commisurazione del compenso del consulente ai risultati conseguiti dal cliente, si osserva che tale modalità di remunerazione non è elemento qualificante del servizio di gestione su base individuale. Si rileva peraltro che essa sembra presupporre che tutti i consigli dati siano tradotti in operazioni e che tali operazioni siano note al consulente e quindi, verosimilmente, da lui intermediate, circostanze che potrebbero costituire indici dello svolgimento abusivo di servizi di investimento da parte del consulente stesso.
La risposta al quesito sub c) è negativa. La fattispecie delineata dalla S.V. rientra nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico del servizio di gestione su base individuale, che, come già ricordato, è riservato alle imprese di investimento e alle banche dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998.
Con riguardo, infine, al quesito sub d), invero non del tutto chiaro, si ribadiscono le considerazioni già formulate circa l'inapplicabilità della disciplina di settore ai soggetti, diversi dagli intermediari abilitati, che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Comunicazione n. DI/99038880 del 14-5-1999
inviata all'Abi, all'Assosim, all'Unionsim, all'Assogestioni, all'Assofiduciaria, all'Assoreti, all'Anasf, al Consiglio nazionale degli ordini degli agenti di cambio, all'A.I.F.I. e, p.c. alla Banca d'Italia
Oggetto: Applicabilità alla prestazione dei servizi accessori delle regole di comportamento di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 58/1998 e al regolamento Consob n. 11522/1998
1. Premessa
Nella presente comunicazione è esaminata la questione dell'applicabilità ai servizi accessori delle regole di svolgimento dei servizi contenute nell'art. 21 del decreto legislativo n. 58/1998 e nel regolamento Consob n. 11522/1998.
Per quanto rileva ai fini della questione in esame, si sottolinea che l'art. 21 del decreto legislativo n. 58/1998 (Criteri generali) si applica alla prestazione sia dei servizi di investimento che dei servizi accessori da parte dei soggetti abilitati ("Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono [...]"). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 58/1998, sono soggetti abilitati, oltre alle imprese di investimento (fra cui le SIM), le società di gestione del risparmio, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le banche autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento. Il citato art. 21 del decreto si applica anche agli agenti di cambio in virtù del richiamo contenuto nell'art. 201, comma 12, dello stesso decreto.
Diverse norme di condotta del regolamento Consob n. 11522/1998 (artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 69) si riferiscono poi sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori e si applicano agli intermediari autorizzati, come definiti nell'art. 25, lettera d), dello stesso regolamento (SIM, banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, agenti di cambio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, società di gestione del risparmio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché imprese di investimento e banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia). La categoria degli intermediari autorizzati si sovrappone largamente a quella dei soggetti abilitati, dalla quale si differenzia per l'inclusione degli agenti di cambio e per l'esclusione delle società di gestione del risparmio, salvo il caso in cui queste prestino il servizio di gestione su base individuale, e delle SICAV.
L'applicazione delle regole di condotta alla prestazione dei servizi accessori da parte dei soggetti abilitati/intermediari autorizzati è giustificata dalla considerazione della superiore capacità di attrazione del pubblico di cui questi godono in ragione del proprio status di operatori vigilati in regime di riserva di attività. La tutela che gli investitori ricevono nella fruizione dei servizi di investimento si estende per tale ragione anche ai servizi accessori.
2. I servizi accessori
Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 per servizi accessori si intendono:
- la custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
- la locazione di cassette di sicurezza;
- la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;
- la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese
- i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento
- la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- l'intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d'investimento.
Si tratta di servizi eterogenei. Per alcuni di essi (la concessione di finanziamenti, l'intermediazione in cambi) il collegamento con uno o più servizi di investimento è esplicitamente richiesto dalla stessa definizione, mentre per altri è solo eventuale.
Il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari presenta poi caratteristiche che lo rendono prossimo ai servizi di investimento e, in particolare, al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento (le differenze fra il servizio di consulenza e il servizio di gestione individuale sono state delineate dalla Consob nella comunicazione n. BOR/RM/94005134 del 23 maggio 1994 (2)). Si consideri a tale riguardo che, vigente la legge n. 1/1991, la consulenza era attività di intermediazione mobiliare e che la contiguità del servizio di consulenza ai servizi di investimento trova conferma nella assimilazione operata dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 al fine di sancire l'inapplicabilità della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali di cui al T.U. bancario ("le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)").
3. Servizi accessori e soggetti abilitati/intermediari autorizzati
Quanto ai soggetti abilitati/intermediari autorizzati cui è consentita la prestazione dei servizi accessori, è opportuno svolgere separate considerazioni con riguardo:
- alle SIM;
- alle imprese di investimento comunitarie;
- alle imprese di investimento extracomunitarie;
- agli agenti di cambio;
- agli altri soggetti abilitati/intermediari autorizzati.
- L'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998 stabilisce che le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico, oltre ai servizi di investimento, i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse e strumentali, salve le riserve di attività previste dalla legge.
Dalla norma si desume che alle SIM è consentita la prestazione dei servizi accessori anche qualora questa non sia funzionalmente collegata alla prestazione di uno o più servizi di investimento. Limitare l'ambito operativo delle SIM alla prestazione dei servizi accessori funzionalmente collegata ai servizi di investimento sarebbe infatti incoerente con la incondizionata facoltà ad esse concessa di svolgere qualsiasi attività finanziaria (fatte salve le riserve di legge).
Resta fermo, tuttavia, che, come già sottolineato, per due dei servizi accessori esercitabili dalle SIM (la concessione di finanziamenti e la intermediazione in cambi) la presenza del collegamento funzionale è sempre richiesta.
- A conclusioni analoghe si giunge con riferimento alla prestazione dei servizi accessori ammessi al mutuo riconoscimento da parte delle imprese di investimento comunitarie.
La direttiva 93/22/CEE non richiede il collegamento dei servizi accessori con i servizi di investimento, se non - nelle definizioni fornite nella Sezione C dell'Allegato alla direttiva stessa - per il servizio di concessione di finanziamenti e per il servizio di cambio (alla necessaria funzionalità del servizio di cambio rispetto ai servizi di investimento è altresì dedicato il settimo "considerando" della direttiva).
Si soggiunge che con riferimento ai servizi definiti "accessori" nella versione italiana della direttiva e nel decreto legislativo n. 58/1998, la versione inglese della stessa direttiva utilizza il termine "non core", che significa "non caratteristico, estraneo alla gestione caratteristica".
- Ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 58/1998 le imprese di investimento extracomunitarie devono essere autorizzate, diversamente dalle SIM e dalle imprese comunitarie, alla prestazione in Italia dei servizi accessori (gli artt. da 15 a 20 del regolamento Consob n. 11522/1998 disciplinano il relativo procedimento di autorizzazione). Il motivo di tale diversità di trattamento risiede essenzialmente nella incertezza circa l'equivalenza delle disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza in vigore nello Stato di origine dell'impresa extracomunitaria rispetto alle norme italiane e quindi, in definitiva, circa il livello di tutela dell'investitore.
In proposito, si pone l'esigenza di valutare se l'autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie sia richiesta per la prestazione dei servizi accessori in collegamento funzionale con uno o più servizi di investimento ovvero in ogni caso; ciò in connessione con la questione principale qui trattata dell'applicabilità delle regole di condotta alla prestazione dei servizi accessori.
A tale riguardo, si rileva che la prestazione in Italia di alcuni dei servizi accessori (la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; la locazione di cassette di sicurezza; la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese; i servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento; la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari) non è soggetta a riserva. Tali servizi possono essere prestati in Italia non solo da ogni soggetto residente, ma anche da qualsiasi soggetto non residente.
Imponendo alle imprese di investimento extracomunitarie l'ottenimento dell'autorizzazione a prestare servizi accessori in Italia anche in assenza di collegamento con i servizi di investimento, si produrrebbe l'anomala situazione per cui una persona fisica o una impresa industriale extracomunitarie potrebbero liberamente esercitare i suddetti servizi, mentre un'impresa di investimento extracomuniataria dovrebbe essere a ciò autorizzata anche quando i destinatari del servizio non fossero fruitori dei servizi di investimento svolti dalla stessa impresa di investimento.
Si ritiene dunque che le imprese di investimento extracomunitarie siano obbligate ad ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi accessori solo quando siano autorizzate a svolgere o richiedano l'autorizzazione a svolgere in Italia servizi di investimento e sia perciò presumibile l'intenzione di esercitare i servizi accessori in collegamento con uno o più dei servizi di investimento autorizzati o da autorizzare. Tali imprese potranno invece prestare i servizi accessori senza essere a ciò autorizzate quando non siano autorizzate a prestare servizi di investimento in Italia e manchi quindi la suddetta presunzione.
Tali conclusioni non possono tuttavia riferirsi al servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che, in considerazione della sua già rimarcata contiguità ai servizi di investimento, dovrà sempre essere autorizzato.
E' altresì evidente che l'autorizzazione sarà sempre richiesta per la prestazione dei due servizi accessori necessariamente collegati alla prestazione di servizi di investimento (concessione di finanziamenti e intermediazione in cambi).
- Per quanto attiene alla prestazione dei servizi accessori da parte degli agenti di cambio (che, come anticipato, rientrano nella categoria degli intermediari autorizzati), si rileva che ai sensi all'art. 201, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998 essi possono esercitare solo la concessione di finanziamenti e la intermediazione in cambi, per definizione collegati ai servizi di investimento, nonché la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, in relazione a cui valgono le considerazioni già formulate circa la contiguità ai servizi di investimento.
- Relativamente agli altri soggetti abilitati/intermediari autorizzati, si osserva, innanzitutto, che alcuni di essi non possono prestare i servizi accessori. Si tratta:
- - delle società di gestione del risparmio che non prestano il servizio di gestione su base individuale; ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 le società di gestione del risparmio possono infatti prestare il servizio di gestione collettiva, il servizio di gestione su base individuale e le attività connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (le società di gestione del risparmio possono inoltre istituire e gestire fondi pensione; ai sensi dell'art. 30, commi 3 e 4, del decreto esse possono altresì effettuare l'offerta fuori sede degli OICR gestiti e del proprio servizio di gestione su base individuale); le disposizioni attuative contenute nel capitolo II del provvedimento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 specificano che solo le società di gestione del risparmio che prestano il servizio di gestione su base individuale possono prestare i servizi accessori;
- - delle SICAV, che, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 58/1998, hanno come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto (comma 1, lettera f) e possono svolgere le attività connesse e strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob (comma 6) (ai sensi dell'art. 30, comma 3, del decreto esse possono inoltre effettuare l'offerta fuori sede delle proprie azioni); la Banca d'Italia non ha peraltro emanato a tutt'oggi disposizioni in materia di attività connesse e strumentali delle SICAV.
In secondo luogo, si sottolinea che:
- - le banche italiane possono sicuramente prestare i servizi accessori, ma non in base a disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 58/1998 o nei relativi regolamenti di attuazione; è l'articolo 10, comma 3, del T.U. bancario a stabilire infatti che le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali; è pertanto indubbio che le banche possono esercitare i servizi accessori anche in assenza di un collegamento funzionale con i servizi di investimento (a conclusioni analoghe si perviene con riferimento alle banche comunitarie, che possono svolgere in Italia le attività ammesse al mutuo riconoscimento elencate nell'art. 1, comma 2, lettera f), del T.U. bancario, ed extracomunitarie, cui si applica il sopra menzionato art. 10, comma 3);
- - gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U. bancario possono prestare alcuni dei servizi accessori, anch'essi tuttavia in base a disposizioni che non sono contenute nel decreto legislativo n. 58/1998 o nei relativi regolamenti di attuazione; in conformità all'art. 106 dello stesso T.U. gli intermediari finanziari possono esercitare le attività finanziarie individuate dal Ministro del tesoro con decreto del 6 luglio 1994 (attività di finanziamento sotto qualsiasi forma; attività di intermediazione in cambi; attività di prestazione di servizi di pagamento; attività di assunzione di partecipazioni; attività strumentali e connesse, fra cui, per quanto qui rileva, la locazione di cassette di sicurezza); anch'essi possono dunque sicuramente esercitare servizi accessori in assenza di un collegamento funzionale con i servizi di investimento.
4. Conclusioni
Al fine di individuare un criterio per l'applicazione alla prestazione dei servizi accessori delle regole di condotta, conviene esaminare dapprima il caso dei soggetti abilitati/intermediari autorizzati che possono esercitare attività classificate come servizi accessori dal decreto legislativo n. 58/1998 in virtù di disposizioni che non sono contenute in tale decreto (banche e intermediari finanziari di cui all'art. 107 del T.U. bancario).
Sulla base di considerazioni svolte sopra, una banca può senz'altro svolgere, ad esempio, il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, sia in collegamento funzionale con uno o più servizi di investimento sia nell'ambito della più ampia operatività ad essa consentita. Appare coerente rispetto all'intero sistema della disciplina del settore finanziario che solo quando tale servizio sia prestato in collegamento funzionale con un servizio di investimento si applichino le regole di comportamento contenute nell'art. 21 del decreto legislativo n. 58/1998 e nel regolamento Consob n. 11522/1998 e che, quando, invece, tale collegamento manchi, tali regole non trovino applicazione.
Aderendo ad una diversa interpretazione, si concluderebbe che, ad esempio, una banca dovrebbe rispettare le regole di comportamento in discorso anche ai fini della prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei confronti di clienti che non si avvalessero dei servizi di investimento della banca stessa, quando non esiste ragione per assicurare a tali clienti la tutela prevista dalla disciplina dell'intermediazione mobiliare.
Il criterio del collegamento funzionale, ferme restando le considerazioni circa la necessità della presenza di tale collegamento nei servizi di concessione di finanziamenti e di intermediazione in cambi, deve applicarsi per analogia alla prestazione dei servizi accessori da parte delle imprese di investimento (incluse le SIM) e delle società di gestione del risparmio che svolgono il servizio di gestione su base individuale; e ciò anche per una esigenza di parità di trattamento rispetto agli altri intermediari.
Tale criterio non si applica invece alla prestazione da parte dei soggetti abilitati/intermediari autorizzati del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, in ragione della già evidenziata peculiarità di tale servizio. Nella prestazione del servizio di consulenza i soggetti abilitati/intermediari autorizzati sono quindi sempre tenuti al rispetto della disciplina delineata dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai relativi regolamenti attuativi.
Per quanto concerne, poi, la prestazione dei servizi accessori da parte degli agenti di cambio non sorgono problemi di applicazione dei criteri sopra delineati (come ricordato, essi possono esercitare solo la concessione di finanziamenti e la intermediazione in cambi, necessariamente collegati ai servizi di investimento, nonché la consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari).
Alcune considerazioni devono infine essere svolte con riguardo all'applicabilità ai servizi accessori della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 ("I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto [...]"; la norma, seppur non esplicita in tal senso, non può che essere riferita ai soggetti abilitati ed è altresì applicata agli agenti di cambio dall'art. 201, comma 12, del decreto). Relativamente ai profili che qui interessano, tale norma è già stata interpretata in sede regolamentare: l'art. 30, comma 3, lettera b), del regolamento Consob n. 11522/1998 stabilisce infatti che le disposizioni relative ai contratti non si applicano ai servizi accessori, fatta eccezione per quello di concessione di finanziamenti.
Comunicazione n. DI/18568 dell'8-3-2000
Oggetto: Richiesta di chiarimenti in materia di consulenza finanziaria
La scrivente Commissione ha avuto modo più volte di chiarire che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso. Al riguardo si chiarisce che la predetta consulenza è inclusa dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori e che 1'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del decreto citato.
Si ribadisce, pertanto, che la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla luce della disciplina di settore sottoposta al controllo della Consob, è libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria.
Con riferimento alla richiesta circa l'esistenza di una "specifica normativa", cui uniformare l'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, si fa presente che non esistono regole specifiche al di là di quelle dettate dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto, e che i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono obbligati al rispetto delle regole suddette, dovendo comunque, applicandosi in materia le norme del diritto comune, usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.
Si chiarisce, infine, che l'attività di consulenza in materia di strumenti finanziari - già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 - è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprendeva tale attività nell'elenco dei "servizi accessori" di cui alla Sezione C dell'allegato alla direttiva medesima.
Comunicazione n. DI/30441 del 21-4-2000
Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari - risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V. ha rappresentato di voler prestare nei confronti del pubblico il servizio di consulenza finanziaria, chiedendo a questa Commissione conferma circa la possibilità di svolgere tale attività.
La S.V. vorrebbe, più precisamente, "fornire consigli sulla migliore ripartizione di portafoglio in base alle caratteristiche dei singoli clienti, avendo particolare attenzione al mercato obbligazionario ed agli strumenti del risparmio gestito", mentre si asterrebbe "dal fornire indicazioni, diverse dalla semplice diversificazione, in merito ad azioni e prodotti derivati", né offrirebbe "alcun prodotto finanziario, bensì pura consulenza", inquadrandosi, fiscalmente e civilmente come professionista non protetto.
Al riguardo si rammenta che la scrivente Commissione ha più volte avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazioni nn. DI/98080597 del 14-10-98 - dalla S.V. peraltro citata -, DI/98080600 del 14-10-98, DI/99012156 del 23-2-99, DI/99023323 del 26-3-99, DI/7578 del 2-2-2000, DI/18568 dell'8-3-2000) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare essa è caratterizzata:
- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Costituisce eccezione al sopra delineato schema generale del servizio la consulenza prestata dal promotore finanziario cui, ai sensi dell'art. 80, lett. a), del regolamento Consob n. 11522/1998 (1) e successive modifiche, è consentito esercitare tale attività solo per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte e degli elementi forniti, il servizio che la S.V. intenderebbe svolgere sembra effettivamente risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Con riferimento alla richiesta circa l'esistenza di una specifica normativa cui uniformare l'esercizio del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, si fa presente che tale attività è inclusa dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del citato decreto legislativo. La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria.
Ciò premesso, si chiarisce che non esistono regole specifiche al di là di quelle dettate dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto, e che i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono obbligati al rispetto delle regole suddette, dovendo comunque - applicandosi in materia le norme del diritto comune - usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.
Si ricorda, infine, che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari - già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 - è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprende tale attività nell'elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C dell'allegato alla direttiva medesima.
Comunicazione n. DIN/81423 del 2-11-2000
Oggetto: Utilizzo di Internet da parte di un promotore finanziario. Risposta a quesito
Si fa riferimento alla lettera del ..., con la quale la S.V., dopo aver precisato di essere un promotore finanziario, ha rappresentato di voler tenere una "rubrica quotidiana" su un sito Internet, sul quale effettuare "commenti sui mercati finanziari", chiedendo a questa Commissione conferma circa la possibilità di svolgere tale attività.
La S.V. vorrebbe, più precisamente, effettuare "commenti generici sull'andamento dei mercati, senza in alcun modo proporre o consigliare qualsiasi sorta e tipo di prodotto; si tratterebbe di informazioni tecniche ed oggettive, seguite da un commento di carattere generale".
La S.V. ha, inoltre, specificato che tale "impegno non comporta nessun compenso o introito in denaro".
In via preliminare si osserva che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari - già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991 - è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprende tale attività nell'elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C dell'allegato alla direttiva medesima.
Si fa presente, inoltre, che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, è inclusa dall'art.1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del citato decreto legislativo.
La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria.
Al riguardo si rammenta che la scrivente Commissione ha più volte avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazioni nn. DI/98080597 del 14-10-98, DI/98080600 del 14-10-98, DI/99012156 del 23-2-99, DI/99023323 del 26-3-99, DI/7578 del 2-2-2000, DI/18568 dell'8-3-2000, DI/30441 del 21-4-2000, consultabili sul sito Internet www.consob.it) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica e agli obiettivi del cliente stesso; in particolare essa è caratterizzata:
- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Si precisa, inoltre, che l'art. 94 del regolamento n. 11522/1998, così come successivamente modificato, stabilisce che l'attività di promotore è incompatibile con l'esercizio dell'attività di consulenza, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o per conto di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.
Per quanto riguarda, poi, la possibilità di svolgere la suddetta attività di consulenza attraverso un sito Internet, questa Commissione con la Comunicazione DIN/64619 del 29 agosto 2000 (consultabile sul sopracitato sito Internet) ha fornito indicazioni limitatamente al caso in cui tale attività sia prestata da un promotore finanziario - circa le caratteristiche che il sito deve possedere e quale deve essere il contenuto delle informazioni tramite questo diffuse perché siano rispettate le disposizioni normative vigenti.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte e degli elementi forniti, il servizio che la S.V. intenderebbe svolgere non sembra risolversi nella prestazione di una consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari: tale servizio, pertanto, può essere liberamente prestato dalla S.V. che dovrà, comunque, applicandosi in materia le norme del diritto comune, usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta.
Comunicazione n. DIN/1071590 del 21-9-2001
Oggetto: Consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Risposta a quesito.
Si fa riferimento alle lettere del ... e del ..., con le quali codesto Studio Legale, per conto del Sig. ..., ha chiesto chiarimenti in ordine alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Al riguardo, si rammenta che si è più volte avuto modo di chiarire (cfr. Comunicazioni DI/7578 del 2-2-2000, DI/18568 dell'8-3-2000, DI/30441 del 21-4-2000, DIN/76482 del 17-10-2000, consultabili sul sito Internet www.consob.it) che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari consiste, in linea generale, nel fornire al cliente indicazioni utili per effettuare scelte di investimento e nel consigliare le operazioni più adeguate in relazione alla situazione economica ed agli obiettivi del cliente stesso; in particolare essa è caratterizzata:
- dall'esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli obiettivi d'investimento e della situazione finanziaria del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate in considerazione della situazione individuale dello specifico investitore;
- dalla posizione di strutturale indipendenza del consulente rispetto agli investimenti consigliati;
- dall'inesistenza di limiti predeterminati in capo al consulente circa gli investimenti da consigliare;
- dalla circostanza che l'unica remunerazione percepita dal consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui interesse il servizio è prestato.
Si osserva, inoltre, che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, già ricompresa tra le forme di attività di intermediazione mobiliare riservate agli intermediari autorizzati nella legge n. 1/1991, è stata sottratta alla riserva di attività con l'entrata m vigore del decreto legislativo n. 415/1996 e ciò seguendo l'impostazione della direttiva comunitaria 93/22/CEE che ricomprende tale attività nell'elenco dei servizi accessori di cui alla Sezione C dell'allegato alla direttiva medesima.
Si fa presente, infine, che l'attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è inclusa dall'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998, fra i servizi accessori; l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di tale servizio non è riservato agli intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento in Italia ai sensi del citato decreto legislativo.
La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari è pertanto, libera e può esplicarsi sia in forma individuale che in forma societaria.
Si chiarisce, infine, che non esistono regole specifiche al di là di quelle dettate dal decreto legislativo n. 58/1998 e dai regolamenti attuativi previsti dal medesimo decreto, e che i soggetti diversi dagli intermediari autorizzati non sono obbligati al rispetto delle regole suddette, ma devono comunque, usare la diligenza e la professionalità richieste dalla natura della prestazione dovuta applicandosi in materia le norme del diritto comune.
Comunicazione n. DIN/1083623 del 7-11-2001
inviata alla ANASF
Oggetto: Esercizio dell'attività di consulenza in materia di strumenti finanziari da parte dei promotori. Richiesta di parere
Con riferimento al parere, in tema di esercizio dell'attività di consulenza da parte dei promotori finanziari, sottoposto all'esame di questa Commissione con nota pervenuta in data 24 ottobre 2000, si rileva che le considerazioni ivi espresse appaiono sostanzialmente conformi agli orientamenti della Consob, enunciati nelle comunicazioni nello stesso citate.
Risulta del tutto pacifica e rispondente al contesto normativo, infatti, la qualificazione della consulenza finanziaria come attività libera - che può esplicarsi sia in forma individuale che societaria - il cui svolgimento disciplinato dalle norme del diritto comune (art. 1176 del c.c), laddove non sia prestata da o per conto di intermediari abilitati (cfr. comunicazione Consob n. DI/30441 del 21 aprile 2000).
Al riguardo, è appena il caso di precisare che l'attività di consulenza può essere svolta dal promotore "in proprio" solo ove quest'ultimo non eserciti attività di promozione e collocamento per conto di un intermediario abilitato. Ove il promotore svolga l'attività di offerta fuori sede per conto di un intermediario, invece, l'attività di consulenza può essere esercitata solo per conto di quest'ultimo o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo, ai sensi dell'art. 94, comma 1, lett. a) del regolamento Consob n. 11522/1998.
In particolare, ove la consulenza finanziaria sia prestata da promotori per conto di intermediari abilitati, trovano applicazione le norme del decreto legislativo n. 58/1998 e dei regolamenti attuativi, che disciplinano la prestazione dei servizi d'investimento e dei servizi accessori (cfr. comunicazioni Consob n. DI/99038880 del 14 maggio 1999 e DI/98080600 del 14 ottobre 1998, disponibili nel sito citato).
Più precisamente, la prestazione della consulenza richiederà la preventiva sottoscrizione di un contratto scritto, ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), del regolamento n. 11522/1998, come integrato e modificato. Si ritiene inoltre che detto contratto, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e correttezza, debba chiaramente indicare le caratteristiche e le modalità di prestazione del servizio, nonché i relativi costi addebitabili alla clientela. Ciò premesso, in una prospettiva più generale, può osservarsi che il contenuto del contratto di consulenza è rimesso alla determinazione degli interessati, in quanto legittima espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dall'ordinamento.
Per maggior chiarezza, si sottolinea che l'attività suscettibile di costituire oggetto di un rapporto di consulenza, conservando rilievo autonomo rispetto alla promozione e al collocamento, è non solo quella che si risolve nell'indicazione di specifiche scelte d'investimento, ma anche quella che si concretizza in una pianificazione generale e sistematica del portafoglio finanziario del cliente.
Considerando che, in entrambi i casi, la consulenza finanziaria può risultare collegata all'attività di offerta fuori sede, tipica dei promotori finanziari, questa Commissione ha più volte sottolineato il possibile manifestarsi di situazioni di conflitto d'interessi, di cui dovranno essere adeguatamente preavvertiti gli investitori ex art. 27 del regolamento n. 11522/1998. Ciò si è riscontrato, ad esempio, in riferimento ad un servizio di consulenza avente ad oggetto (tipi di) prodotti finanziari ulteriori rispetto a quelli distribuiti dall'intermediario preponente, in cui i promotori risultavano portatori di un interesse proprio a che i clienti sottoscrivessero i prodotti che gli stessi promotori erano incaricati di collocare (cfr. le comunicazioni Consob n. DIN/76878, del 18 ottobre 2000, n. DIN/64619, del 29 agosto 2000, n. DI/43152, del 2 giugno 2000, e n. DI/98096957, del 21 dicembre 1998, tutte accessibili presso il sito sopraindicato).
Pare opportuno precisare che, nell'ipotesi in cui il promotore svolga contestualmente, per conto del proprio intermediario (o di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo), attività di consulenza finanziaria e attività di promozione e collocamento, quest'ultima dev'essere comunque improntata al rigoroso rispetto dei principi di diligenza e correttezza; in particolare, dovranno trovare applicazione le regole in materia di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni d'investimento proposte e di contenimento dei costi a carico del cliente, nonché ogni altra regola prescritta dalle disposizioni vigenti a tutela degli investitori.
Si conferma, inoltre, il divieto per i promotori di ricevere, anche in veste di consulenti, qualsiasi compenso dalla clientela, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del regolamento n. 11522/1998. Il corrispettivo per il servizio di consulenza prestato dovrà pertanto essere versato dalla clientela direttamente all'intermediario, che provvederà alla remunerazione del promotore-consulente per l'attività svolta.
Quanto all'ulteriore problematica sollevata nel parere sopra citato, si ritiene che non sia possibile valutare a priori ed in termini generali l'eventualità che da un servizio di consulenza personalizzata in strumenti finanziari, prestata tramite promotori, possa scaturire in concreto un'ipotesi di attività abusiva di gestione di portafogli d'investimento. E' infatti chiaro che, ai fini della qualificazione di una determinata operatività come "gestione abusiva", rileva il profilo sostanziale dei comportamenti in cui si riscontrino gli elementi essenziali di tale attività; tale profilo potrà essere valutato solo di volta in volta, con riferimento alle singole fattispecie concrete.
Comunicazione n. DME/3069591 del 27-10-2003
Oggetto: Quesito del 14 gennaio 2003, in merito alle modalità di diffusione di studi e statistiche
Si fa riferimento alla richiesta in oggetto, con la quale è stato chiesto a questa Commissione se la diffusione al pubblico di documenti di "analisi settimanale", di "analisi mensile" e di una "scheda informativa" su società quotate ricada nell'ambito di applicazione della disciplina dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 69 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999.
Al riguardo questa Commissione, valutate le informazioni fornite nel quesito formulato, nonché negli allegati n. 1, 2 e 3 al medesimo, rappresenta quanto segue.
I documenti di analisi settimanale e mensile sono soggetti al regime di trasparenza previsto dall'art. 69 del Regolamento 11971/99 se sono idonei a fondare decisioni di investimento in funzione dell'analiticità dei contenuti e/o della presenza di elementi nuovi rispetto a precedenti giudizi e alle generali aspettative e condizioni del mercato, e se contengono esplicite o implicite raccomandazioni al pubblico.
Non sono invece assoggettabili alla disciplina in oggetto quei documenti che comprendono soltanto informazioni già a disposizione del pubblico, che vengono riportate in modo oggettivo, e dati, anche di natura previsionale, concernenti solo aggregati di carattere macroeconomico.
Per quanto attiene alla sezione "Strategie di investimento" elaborate dal Comitato di Investimento, il presupposto per l'esclusione dall'applicabilità dell'art. 69 non si rinviene tanto nella non idoneità a fondare decisioni di investimento autonome dei destinatari, data l'impossibilità di conoscere l'uso che questi ultimi possono fare delle informazioni ricevute, quanto ancora una volta nei contenuti, che riferiscono delle scelte generali di investimento, senza scendere nel dettaglio degli strumenti finanziari collocati nei portafogli di gestione.
In ultimo, per quanto concerne la scheda informativa su singole società quotate, la disciplina richiamata risulta applicabile in tutti i casi in cui i dati inerenti alla società siano rielaborati in modo più o meno originale, anziché essere riportati oggettivamente, siano diffusi dati di carattere previsionale, si addivenga esplicitamente o implicitamente ad un consiglio di investimento e/o disinvestimento.
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