ART. 1: NOME
E’ costituita a Milano, con sede in via Giuseppe Mazzini n. 16, una libera associazione di categoria, senza fini di lucro, denominata "SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI TECNICA" o, più brevemente, "S.I.A.T." avente durata illimitata.
 
ART. 2: SCOPI
Scopi dell’Associazione sono:
  • promuovere la diffusione della conoscenza della materia dell’Analisi Tecnica;
  • promuovere lo scambio di informazioni, idee e ricerche tra i Soci;
  • stabilire, mantenere ed incoraggiare alti livelli di professionalità tra i Soci;
  • assumere la rappresentanza degli interessi degli associati in Italia e all’estero di fronte a soggetti pubblici o privati al fine di collaborare al conseguimento degli scopi dell’Associazione ed alla tutela degli associati;
  • promuovere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento dei su citati scopi ed, in particolare, lo svolgimento e la divulgazione di attività di ricerca e assistenza nel settore ove operano gli associati nelle forme ritenute più idonee attraverso l’organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la redazione, l’edizione, la stampa e la realizzazione di studi, dispense, libri, riviste o altro materiale avente anche carattere periodico;
  • compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad Enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazione che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni.
L’Associazione potrà svolgere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari (nell’ambito delle vigenti disposizioni di Legge) e immobiliari che saranno ritenute necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi inclusa l’assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio.
 
ART. 3: LIMITAZIONI
S.I.A.T. svolge la propria attività secondo le norme del vigente Statuto e per quanto non previsto secondo le norme di Legge.
Nessun appoggio, o ufficiale approvazione di qualsiasi servizio finanziario, o pubblicazione, sarà permesso senza l’approvazione del Comitato Direttivo.
L'Associazione non potrà in alcun caso distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
La S.I.A.T. non fa previsioni di mercato.

 
ART. 4: SOCI ORDINARI
Si fanno promotori, attraverso il Comitato Direttivo, di iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione; partecipano, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie.
Partecipano all’attività di promozione dell’Analisi Tecnica anche attraverso l’attivazione della figura del Tutor.
I requisiti per diventare Soci ordinari sono i seguenti:
  1. presentazione del candidato da parte di almeno due Soci ordinari che ne garantiscano la professionalità;
  2. valutazione da parte di apposita commissione sull’ammissibilità a socio ordinario, anche sulla base del curriculum presentato;
  3. ratifica del Comitato Direttivo;

 
ART. 5: SOCI AGGREGATI
La S.I.A.T. può accettare come Socio aggregato, su ratifica del Comitato Direttivo, chiunque abbia: -
  • dimostrato un concreto interesse verso l’Analisi Tecnica e verso l’Associazione;
  • -
  • fatto regolare richiesta di adesione con presentazione di almeno due Soci ordinari;
  • -
  • sostenuto e superato l'apposito esame;
. I soci aggregati godono delle stesse prerogative dei Soci ordinari, ma non possono essere eletti in nessun organo Associativo né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria.
 
ART. 6: SOCI SIMPATIZZANTI
La S.I.A.T. può accettare come Socio simpatizzante chiunque abbia: -
  • fatto regolare richiesta di adesione con presentazione di almeno un Socio ordinario;
  • sostenuto un colloquio conoscitivo.
I Soci Simpatizzanti godono delle stesse prerogative dei Soci Aggregati, non possono essere eletti in nessun organo Associativo né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria; godono di una quota ridotta che è stabilita dall’Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo.
 
ART. 7: SOCI SOSTENITORI
S.I.A.T. può accettare come Socio sostenitore chiunque, comprese le persone giuridiche, sostenga e faciliti le iniziative dell’Associazione mediante il pagamento di una quota annuale che, in misura minima pari al doppio della quota dei soci ordinari, sarà stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo. I Soci Sostenitori hanno i medesimi diritti riservati ai soci aggregati.
 
ART. 8: SOCI ONORARI
S.I.A.T., tramite il Comitato Direttivo, ha il potere di riconoscere Soci Onorari.
 
ART. 9: DIRITTI DEL SOCIO
Il Socio ha diritto di frequentare i locali Sociali, se esistenti, di servirsi dei beni di proprietà e di servizi gestiti dall’Associazione, secondo le regole che saranno di volta in volta deliberate dal Comitato Direttivo dell’Associazione.
 
ART. 10: TERMINI PER L’ADESIONE
Sono soci le persone, le società e gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Comitato Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, la quota annuale di associazione.
L’adesione alla Associazione viene concessa per un periodo minimo di un anno.
Se il Socio non ottempera il pagamento entro l’anno solare, perderà automaticamente la qualifica di Socio
Eventuali ex-associati possono venire reintegrati previa approvazione del Comitato Direttivo.
 
ART. 11: PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO
Lo status di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. La indegnità deve essere sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo, sentito anche il parere del Comitato dei Probiviri.
Le dimissioni di un Socio devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo. In tal caso il Socio dimissionario non ha alcun diritto sui beni dell’Associazione.

 
ART. 12: ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali sono:
  • Assemblea;
  • Comitato Direttivo;
  • Comitato dei Probiviri;
  • Collegio dei Revisori dei Conti.

 
ART. 13: ASSEMBLEA
L’Assemblea Ordinaria:
  • Elegge il Presidente dell’Associazione, i Vicepresidenti, i Componenti del Comitato Direttivo, il Comitato dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato dalla relazione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Approva, su proposta del Comitato Direttivo, il bilancio preventivo.
  • Approva gli indirizzi strategici dell’Associazione.
  • Approva l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo.
  • Delibera su tutte le materie poste all’ordine del giorno e su tutti gli oggetti attinenti alle finalità dell’Associazione.
  • Viene convocata per iscritto, dal Presidente, con lettera raccomandata inviata all’indirizzo dei soci, spedita almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, salvo i casi di nuova convocazione.
  • Si svolge entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio ed è aperta a tutti i Soci. Hanno diritto di voto solamente i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.
  • E’ presieduta dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano o da altro membro del Comitato Direttivo.
Il numero legale è dato dalla metà dei Soci con diritto di voto + 1; in mancanza del numero legale il Comitato Direttivo provvederà a convocare una nuova assemblea ordinaria entro 7 giorni, che avrà comunque luogo a prescindere dal numero dei Soci presenti.
E’ ammesso il voto per delega; ciascun socio non potrà più rappresentare più di altri due soci.
Essa delibera, ove non specificato diversamente, a maggioranza semplice in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
L’Assemblea può anche essere tenuta, su decisione del Comitato Direttivo, mediante teleconferenza che riunisca il luogo dell’Assemblea con le sezioni istituite in località diverse della sede. In tal caso il Presidente dell’assemblea nominerà presso ogni sezione un socio ordinario a coordinare la partecipazione della sezione ai lavori assembleari ed eventualmente due scrutatori.
L’Assemblea Straordinaria:
  • delibera in merito a modifiche dello Statuto, a provvedimenti di espulsione di Soci su proposta del Comitato dei Probiviri, o in relazione all’ordine del giorno per il quale è stata convocata.
  • Può svolgersi in coincidenza con l’Assemblea ordinaria.
  • Per il suo svolgimento valgono le stesse norme previste per l’assemblea ordinaria.
Ogni emendamento dovrà essere approvato dalla maggioranza dei soci presenti.
I provvedimenti di espulsione proposti dal Comitato dei Probiviri relativi a singoli soci verranno presi a scrutinio segreto.
L’assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente o dal Comitato Direttivo o da un quinto dei soci; se convocata, dovrà esserne data comunicazione ai soci, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea. E’ aperta a tutti i soci; solamente i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto.
Ogni emendamento dovrà essere approvato in 1° convocazione dal 75% dei soci presenti ed aventi diritto al voto; in 2° convocazione dalla maggioranza dei soci presenti avanti diritto di voto.
 
ART. 14: IL COMITATO DIRETTIVO
Ha i poteri di gestione dell’Associazione per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione; la rappresentanza per ciò che riguarda tali atti spetta al Presidente, che la esercita previa delibera del Comitato Direttivo.
I poteri di gestione e rappresentanza dell’associazione per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione dei movimenti finanziari di cassa e quelli relativi ai rapporti con gli istituti di credito, spettano al Presidente ed al Tesoriere, che li esercito in forma disgiunta per importi inferiori a un ammontare stabilito dall’assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo, ed in forma congiunta per importi superiori al predetto limite se preventivamente autorizzati da apposita delibera del Comitato Direttivo. A tal fine presenterà all’assemblea ordinaria un resoconto dell’attività svolta e sottoporrà l’approvazione del bilancio consuntivo.
Il numero dei componenti il Comitato Direttivo è dispari e fino ad un massimo di 7: ne fanno parte il Presidente, fino a due vicepresidenti ed i consiglieri.
Il Comitato Direttivo eleggerà il Tesoriere tra i propri componenti.
Tutti i membri del Comitato Direttivo vengono eletti tra i Soci ordinari dall’Assemblea Ordinaria con voto diretto o per delega. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti; viene inoltre convocato su domanda di almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo nonché sulla proposta dell’ammontare delle quote sociali.
Può cooptare eventuali membri mancanti fino alla naturale scadenza.
L’intero Comitato decade se, nel corso dell’esercizio, viene meno alla maggioranza dei consiglieri, e il Comitato dei Probiviri dovrà convocare al più presto l’assemblea per l’elezione del nuovo Comitato Direttivo.
Dura in carica due anni o comunque fino all’elezione del nuovo Comitato. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili. Non può assumere impegni finanziari complessivamente superiori alle disponibilità economiche.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide se alle riunioni vi è la presenza della maggioranza dei membri e se c’è la maggioranza semplice nelle votazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo ai quali spetta un rimborso delle spese sostenute.
I membri del Comitato Direttivo devono essere in grado di ottemperare al loro ufficio. Il Presidente è il capo esecutivo ufficiale.
Il Presidente dell'Associazione inoltre assume anche la carica di Amministratore Unico della SIAT Formazione srlu, società a responsabilità limitata unipersonale interamente posseduta dall'Associazione, ed opera autonomamente per la parte ordinaria e in base alle decisioni prese dal Comitato Direttivo per la parte straordinaria.
Il Vicepresidente più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso.
Il Presidente, il Tesoriere e chiunque altro abbia delega, è vincolato dal preventivo di spesa del Comitato Direttivo. Ogni membro del Comitato Direttivo che sia assente per più di tre riunioni perde la propria carica, tranne il caso in cui le sua assenza venga giustificata e verbalizzata dal Comitato stesso
 
ART. 15: COMITATO DEI PROBIVIRI
Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere i problemi relativi all’osservanza del presente Statuto e decide sulle controversie che potrebbero sorgere tra i Soci e l’Associazione o tra i Soci medesimi.
A suo insindacabile giudizio può proporre di censurare, sospendere o espellere Soci all’Assemblea Straordinaria.
Il Comitato dei Probiviri è formato da tre Soci ordinari, non membri del Comitato Direttivo, per un periodo di tre anni; eletti dall’Assemblea Ordinaria e tra i Soci ordinari dell’associazione; essi sono rinnovabili.
Il Comitato dei Probiviri elegge il proprio Presidente che convoca per iscritto le riunioni. Inoltre convoca l’Assemblea in caso di decadenza del Comitato Direttivo, delibera in merito a controversie sull’interpretazione e applicazione dello Statuto, sulle controversie tra Soci, e tra Soci e Associazione.
Le deliberazioni relative a singoli Soci vengono prese a scrutinio segreto.
 
ART. 16: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La gestione contabile della Associazione è verificata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti per tre anni dalla Assemblea dei Soci, scelti tra tutti i Soci ordinari non membri del Comitato Direttivo, né del Comitato dei Probiviri.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Sono tenuti a relazionare al Comitato Direttivo entro 15 giorni dalla verifica, il risultato della stessa.
 
ART. 17: SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dall’Associazione, il residuo patrimonio attivo verrà destinato a un fine di interesse generale o di beneficenza, secondo delibera dell’Assemblea. Nel caso di residuo passivo, lo scioglimento avverrà solo dopo l’avvenuto ripianamento del residuo stesso, a carico dei Soci.
 
ART. 18: PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
  1. dai beni mobili ed immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell'Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  1. dalle quote sociali;
  2. dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto delle norme statutarie.

 
ART. 19: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo ed, entro il medesimo termine, il bilancio preventivo del successivo esercizio.
 
ART. 20: LIBRI SOCIALI
L'Associazione, al momento della registrazione del presente statuto, istituirà i libri previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente.