|
ART. 1: NOME E’ costituita a Milano, con sede in via Giuseppe Mazzini n. 16, una libera associazione di categoria, senza fini di lucro, denominata "SOCIETÀ ITALIANA DI ANALISI TECNICA" o, più brevemente, "S.I.A.T." avente durata illimitata. ART. 2: SCOPI Scopi dell’Associazione sono:
ART. 3: LIMITAZIONI S.I.A.T. svolge la propria attività secondo le norme del vigente Statuto e per quanto non previsto secondo le norme di Legge. Nessun appoggio, o ufficiale approvazione di qualsiasi servizio finanziario, o pubblicazione, sarà permesso senza l’approvazione del Comitato Direttivo. L'Associazione non potrà in alcun caso distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. La S.I.A.T. non fa previsioni di mercato. ART. 4: SOCI ORDINARI Si fanno promotori, attraverso il Comitato Direttivo, di iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione; partecipano, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie. Partecipano all’attività di promozione dell’Analisi Tecnica anche attraverso l’attivazione della figura del Tutor. I requisiti per diventare Soci ordinari sono i seguenti:
ART. 5: SOCI AGGREGATI La S.I.A.T. può accettare come Socio aggregato, su ratifica del Comitato Direttivo, chiunque abbia: -
ART. 6: SOCI SIMPATIZZANTI La S.I.A.T. può accettare come Socio simpatizzante chiunque abbia: -
ART. 7: SOCI SOSTENITORI S.I.A.T. può accettare come Socio sostenitore chiunque, comprese le persone giuridiche, sostenga e faciliti le iniziative dell’Associazione mediante il pagamento di una quota annuale che, in misura minima pari al doppio della quota dei soci ordinari, sarà stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo. I Soci Sostenitori hanno i medesimi diritti riservati ai soci aggregati. ART. 8: SOCI ONORARI S.I.A.T., tramite il Comitato Direttivo, ha il potere di riconoscere Soci Onorari. ART. 9: DIRITTI DEL SOCIO Il Socio ha diritto di frequentare i locali Sociali, se esistenti, di servirsi dei beni di proprietà e di servizi gestiti dall’Associazione, secondo le regole che saranno di volta in volta deliberate dal Comitato Direttivo dell’Associazione. ART. 10: TERMINI PER L’ADESIONE Sono soci le persone, le società e gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Comitato Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi, la quota annuale di associazione. L’adesione alla Associazione viene concessa per un periodo minimo di un anno. Se il Socio non ottempera il pagamento entro l’anno solare, perderà automaticamente la qualifica di Socio Eventuali ex-associati possono venire reintegrati previa approvazione del Comitato Direttivo. ART. 11: PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO Lo status di socio si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità. La indegnità deve essere sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo, sentito anche il parere del Comitato dei Probiviri. Le dimissioni di un Socio devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo. In tal caso il Socio dimissionario non ha alcun diritto sui beni dell’Associazione. ART. 12: ORGANI SOCIALI Gli Organi Sociali sono:
ART. 13: ASSEMBLEA L’Assemblea Ordinaria:
E’ ammesso il voto per delega; ciascun socio non potrà più rappresentare più di altri due soci. Essa delibera, ove non specificato diversamente, a maggioranza semplice in prima convocazione e a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. L’Assemblea può anche essere tenuta, su decisione del Comitato Direttivo, mediante teleconferenza che riunisca il luogo dell’Assemblea con le sezioni istituite in località diverse della sede. In tal caso il Presidente dell’assemblea nominerà presso ogni sezione un socio ordinario a coordinare la partecipazione della sezione ai lavori assembleari ed eventualmente due scrutatori. L’Assemblea Straordinaria:
I provvedimenti di espulsione proposti dal Comitato dei Probiviri relativi a singoli soci verranno presi a scrutinio segreto. L’assemblea straordinaria può essere richiesta dal Presidente o dal Comitato Direttivo o da un quinto dei soci; se convocata, dovrà esserne data comunicazione ai soci, con indicazione dell’ordine del giorno, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’assemblea. E’ aperta a tutti i soci; solamente i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto. Ogni emendamento dovrà essere approvato in 1° convocazione dal 75% dei soci presenti ed aventi diritto al voto; in 2° convocazione dalla maggioranza dei soci presenti avanti diritto di voto. ART. 14: IL COMITATO DIRETTIVO Ha i poteri di gestione dell’Associazione per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione; la rappresentanza per ciò che riguarda tali atti spetta al Presidente, che la esercita previa delibera del Comitato Direttivo. I poteri di gestione e rappresentanza dell’associazione per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresi quelli relativi alla gestione dei movimenti finanziari di cassa e quelli relativi ai rapporti con gli istituti di credito, spettano al Presidente ed al Tesoriere, che li esercito in forma disgiunta per importi inferiori a un ammontare stabilito dall’assemblea ordinaria su proposta del Comitato Direttivo, ed in forma congiunta per importi superiori al predetto limite se preventivamente autorizzati da apposita delibera del Comitato Direttivo. A tal fine presenterà all’assemblea ordinaria un resoconto dell’attività svolta e sottoporrà l’approvazione del bilancio consuntivo. Il numero dei componenti il Comitato Direttivo è dispari e fino ad un massimo di 7: ne fanno parte il Presidente, fino a due vicepresidenti ed i consiglieri. Il Comitato Direttivo eleggerà il Tesoriere tra i propri componenti. Tutti i membri del Comitato Direttivo vengono eletti tra i Soci ordinari dall’Assemblea Ordinaria con voto diretto o per delega. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti; viene inoltre convocato su domanda di almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo nonché sulla proposta dell’ammontare delle quote sociali. Può cooptare eventuali membri mancanti fino alla naturale scadenza. L’intero Comitato decade se, nel corso dell’esercizio, viene meno alla maggioranza dei consiglieri, e il Comitato dei Probiviri dovrà convocare al più presto l’assemblea per l’elezione del nuovo Comitato Direttivo. Dura in carica due anni o comunque fino all’elezione del nuovo Comitato. I membri del Comitato Direttivo sono rieleggibili. Non può assumere impegni finanziari complessivamente superiori alle disponibilità economiche. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide se alle riunioni vi è la presenza della maggioranza dei membri e se c’è la maggioranza semplice nelle votazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato Direttivo ai quali spetta un rimborso delle spese sostenute. I membri del Comitato Direttivo devono essere in grado di ottemperare al loro ufficio. Il Presidente è il capo esecutivo ufficiale. Il Presidente dell'Associazione inoltre assume anche la carica di Amministratore Unico della SIAT Formazione srlu, società a responsabilità limitata unipersonale interamente posseduta dall'Associazione, ed opera autonomamente per la parte ordinaria e in base alle decisioni prese dal Comitato Direttivo per la parte straordinaria. Il Vicepresidente più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso. Il Presidente, il Tesoriere e chiunque altro abbia delega, è vincolato dal preventivo di spesa del Comitato Direttivo. Ogni membro del Comitato Direttivo che sia assente per più di tre riunioni perde la propria carica, tranne il caso in cui le sua assenza venga giustificata e verbalizzata dal Comitato stesso ART. 15: COMITATO DEI PROBIVIRI Il Comitato dei Probiviri ha il compito di dirimere i problemi relativi all’osservanza del presente Statuto e decide sulle controversie che potrebbero sorgere tra i Soci e l’Associazione o tra i Soci medesimi. A suo insindacabile giudizio può proporre di censurare, sospendere o espellere Soci all’Assemblea Straordinaria. Il Comitato dei Probiviri è formato da tre Soci ordinari, non membri del Comitato Direttivo, per un periodo di tre anni; eletti dall’Assemblea Ordinaria e tra i Soci ordinari dell’associazione; essi sono rinnovabili. Il Comitato dei Probiviri elegge il proprio Presidente che convoca per iscritto le riunioni. Inoltre convoca l’Assemblea in caso di decadenza del Comitato Direttivo, delibera in merito a controversie sull’interpretazione e applicazione dello Statuto, sulle controversie tra Soci, e tra Soci e Associazione. Le deliberazioni relative a singoli Soci vengono prese a scrutinio segreto. ART. 16: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI La gestione contabile della Associazione è verificata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti per tre anni dalla Assemblea dei Soci, scelti tra tutti i Soci ordinari non membri del Comitato Direttivo, né del Comitato dei Probiviri. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Sono tenuti a relazionare al Comitato Direttivo entro 15 giorni dalla verifica, il risultato della stessa. ART. 17: SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento dall’Associazione, il residuo patrimonio attivo verrà destinato a un fine di interesse generale o di beneficenza, secondo delibera dell’Assemblea. Nel caso di residuo passivo, lo scioglimento avverrà solo dopo l’avvenuto ripianamento del residuo stesso, a carico dei Soci. ART. 18: PATRIMONIO Il patrimonio è costituito:
ART. 19: ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo ed, entro il medesimo termine, il bilancio preventivo del successivo esercizio. ART. 20: LIBRI SOCIALI L'Associazione, al momento della registrazione del presente statuto, istituirà i libri previsti dalla normativa civilistica e fiscale vigente. |