SIAT - Società Italiana Analisi Tecnica

Art.1: Denominazione

È costituita in Milano, una libera associazione di categoria, senza fini di lucro, denominata “SOCIETA’ITALIANA ANALISI TECNICA”, o, più brevemente, “SIAT”, avente durata illimitata.L’associazione ha sede in Milano, Corso Magenta n. 56.

Art.2: L'Analisi Tecnica, definizione

L’ANALISI TECNICA è una metodologia interdisciplinare che studia l’andamento degli strumenti finanziari attraverso le informazioni fornite dal mercato quali il prezzo, il volume, la volatilità, l’”open interest” (cioé, il nu-mero di contratti derivati non ancora chiusi ad uno specifico momento temporale) ed il “sentiment” (cioé, il grado di fiducia degli operatori nelle prospettive del mercato) ove disponibili. Una vasta gamma di tecniche può essere applicata a questa valutazione dell’azione dei prezzi, compresa l’analisi algoritmica, statistica, quantitativa ed i mo-delli grafici. Una premessa di base dell’approccio tecnico è che il mercato sconti tutto. Implementare nell’ analisi la finanza comportamentale e la neuroeconomia aiuta a comprendere meglio l’effetto dei fattori sociali, cognitivi ed emotivi sull’andamento dei prezzi ed a migliorare la qualità dei risultati.

Gli obiettivi dell’analisi tecnica difatti sono:

  1. la definizione del quadro di riferimento di un mercato o di un insieme di mercati in termini di rischio/oppor-tunità su diverse basi temporali;
  2. la creazione e implementazione di strategie operative tese all’ottimizzazione del rapporto rischio-rendimen-to-tempo;
  3. lo studio e l’applicazione di regole di money management tramite approcci discrezionali e/o automatizzati, nel rispetto del profilo rischio-rendimento degli utilizzatori.
Art.3: Scopi

Scopi dell’Associazione sono:

  • promuovere la diffusione della conoscenza della materia dell’”Analisi Tecnica”;
  • stabilire, mantenere ed incoraggiare alti livelli di professionalità tra i Soci;
  • promuovere l’aggiornamento professionale degli analisti tecnici;
  • promuovere tutte le attività ritenute utili al raggiungimento dei su citati scopi ed, in particolare, lo svolgimento e la divulgazione di attività di ricerca e assistenza nel settore ove operano gli associati nelle forme ritenute più idonee attraverso l’organizzazione di convegni ed altre manifestazioni, la promozione di corsi e seminari di formazione, la redazione, l’edizione, la stampa e la realizzazione di studi, dispense, libri, riviste o altro materiale avente anche carattere periodico;
  • compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungimento dei propri scopi e così pure aderire ad Enti che perseguono finalità simili o complementari, a tal fine anche concludendo accordi di collaborazio-ne che prevedano integrazione delle attività e modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. L’Associazione potrà svolgere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari (nell’ambito delle vigenti disposizioni di Legge) e immobiliari che saranno ritenute necessarie per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi inclusa l’assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, af-fine o strumentale al proprio.
Art. 4: Limitazioni

SIAT svolge la propria attività secondo le norme del vigente Statuto e per quanto non previsto secondo le norme di Legge. Nessun appoggio, o ufficiale approvazione di qualsiasi servizio finanziario, o pubblicazione, sarà permesso senza l’approvazione del Consiglio Direttivo. L’Associazione non potrà in alcun caso distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durantela vita dell’Associazione stessa e, in caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto con le modalità di cui al seguito.

Art. 5: Soci ordinari

Il socio ordinario è l’unico riconosciuto da SIAT come figura professionale qualificata nell’utilizzo della analisi tecnica.

Si fa promotore, attraverso il Consiglio Direttivo, di iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione; partecipa, con diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Partecipa all’attività di promozione dell’Analisi Tecnica anche nella figura del Tutor. I soci ordinari si dividono in tre categorie: Affiliate, Professional ed Emeriti.

Socio Affiliate è colui che ha superato l’esame di analista tecnico di primo livello, Socio Professional è colui che ha superato l’esame di analista tecnico di secondo livello, Socio Emerito è colui che ha rivestito la carica di presiden-te dell’associazione e che, in virtù dell’attività prestata a servizio dell’associazione medesima, è esentato a vita dal pagamento della quota annuale associativa. I Soci Affiliate, dal momento che stanno completando il proprio iter formativo, pur avendo diritto di voto nell’assemblea, non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo né del Collegio dei Probiviri.

I requisiti per diventare Socio ordinario sono i seguenti:

  • valutazione da parte di apposita commissione sulla base di requisiti di etica, integrità e capacità professionali del candidato
  • superamento dell’esame di analista tecnico di primo livello per il Socio Affiliate, di secondo livello per il Socio Professional, l’aver rivestito la carica di presidente dell’associazione per il Socio Emerito;
  • ratifica del Consiglio Direttivo;
  • pagamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per i Soci Emeriti;
  • è considerato titolo preferenziale la presentazione del candidato da parte di uno o più soci ordinari per chi entra a far parte per la prima volta dell’associazione.
Art. 6: Soci sostenitori

SIAT può accettare come Socio sostenitore chiunque, comprese le persone giuridiche, sostenga e faciliti le iniziative dell’Associazione.

I soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche o enti diversi che promuovono e sostengono le iniziative dell’Associazione at-traverso contributi che possono essere sia finanziari che a questi assimilati. I soci sostenitori non devono avere alcun prerequisito, ma sono soggetti interessati a vivere la vita associativa. I Soci Sostenitori non possono essere eletti in nessun organo Associativo né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 7: Soci onorari

I Soci Onorari sono soggetti che ricoprono o hanno ricoperto cariche di elevata responsabilità nella comunità eco-nomica e finanziaria o che nello svolgimento della propria attività professionale abbiano ottenuto particolari rico-noscimenti o posizioni di prestigio, oppure che hanno contribuito a promuovere la conoscenza dell’analisi tecnica. Il Consiglio Direttivo ha il potere di nominare tra i soggetti aventi i requisiti di cui sopra Soci Onorari i quali non possono essere eletti in nessun organo Associativo né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 8: Termini per l'adesione

Sono soci le persone, le società e gli enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Diretti-vo. I soci ordinari, affiliate e professionale, verseranno, all’atto dell’ammissione, per il primo anno ed entro il 28 (ventotto) febbraio per gli anni successivi, la quota annuale di associazione, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Se il socio ordinario, affiliate o corporate, non ottempera al pagamento entro l’anno solare, perderà automaticamente il diritto di voto all’Assemblea. Il Socio Emerito è esentato a vita dal pagamento della quota associativa.

Art. 9: Recesso ed esclusione del socio

La qualità di socio non è trasmissibile. Il socio può sempre recedere dall’associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L’esclusione di un socio non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi, sentito anche il parere del Consiglio dei Probiviri, l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono gravi motivi la cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, la negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati, la violazione delle norme etiche e statutarie. L’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel versamento della quota annuale protrattasi fino alla fine dell’anno solare.

I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 10: Organi sociali

Gli organi sociali sono:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Consiglio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo ha il potere di istituire nuovi comitati, in base alle esigenze della vita associativa, definendone i limiti operativi e ratificando, ove lo ritenga necessario, le azioni.
Art. 11: Assemblea

L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. L’as-semblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci Ordinari, se ordinaria, da almeno un quinto dei Soci Ordinari, se straordinaria. In questo ultimo caso, se i membri del Consiglio Direttivo non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

  • L’assemblea viene convocata per iscritto, dal Presidente, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica (e-mail) inviata all’indirizzo dei soci quale risulta dal Libro dei Soci e spedita almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con avviso contenente data, orario, luogo della prima e della seconda convocazione. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando sono presenti personalmente o per delega tutti i soci e i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. L’assemblea è aperta a tutti i Soci. Hanno diritto di voto solamente i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota associati-va. E’ ammesso il voto per delega; ciascun socio ordinario non potrà più rappresentare più di altri cinque soci ordinari. La delega deve essere conferita per iscritto. La partecipazione all’Assemblea è consentita anche attra-verso mezzi di comunicazione che consentano al Presidente l’identificazione certa del Socio (audioconferenza o videoconferenza).
  • L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente più anziano o da altro membro del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea Ordinaria

  • Elegge il Presidente dell’Associazione, i Vicepresidenti, i Componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti.
  • Approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
  • Approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo.
  • Approva gli indirizzi strategici dell’Associazione.
  • Approva l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo.
  • Delibera sull’esclusione dei Soci.
  • Delibera su tutte le altre materie poste all’ordine del giorno e su tutti gli oggetti attinenti alle finalità dell’As-sociazione, che non siano di competenza dell’Assemblea Straordinaria. Il quorum costitutivo dell’Assemblea Ordinaria è dato, in prima convocazione dai 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari, in seconda convocazione da 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari + 1 (più uno); in mancanza del quorum costitutivo il Consiglio Direttivo provvederà a convocare una nuova assemblea ordinaria in terza convocazione entro 7 (sette) giorni, che avrà co-munque luogo a prescindere dal numero dei Soci presenti. Essa delibera a maggioranza dei presenti. I provvedi-menti di esclusione proposti dal Consiglio dei Probiviri relativi a singoli soci verranno presi a scrutinio segreto.

L’Assemblea Straordinaria

  • delibera in merito a modifiche dell’atto costitutivo o dello Statuto.
  • delibera in merito all’eventuale rilascio di garanzie reali e/o personali, acquisti e/o vendite immobili, acquisto o vendita partecipazioni, richieste affidamenti bancari. • Può svolgersi in coincidenza con l’Assemblea ordinaria. Il quorum costitutivo per l’assemblea straordinaria è dato dai 3/4(tre quarti) dei Soci Ordinari in prima convo-cazione, 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari in seconda convocazione e 1/2 (un mezzo) dei Soci Ordinari in terza convocazione. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Per la formazione dei quorum costitutivo e deliberativo dell’assemblea ordinaria e straordinaria, non si tiene conto dei soci morosi il cui diritto di voto è sospeso.
Art. 12: Il consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i poteri di gestione dell’Associazione per quanto riguarda gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

La rappresentanza generale dell’associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è dispari e fino ad un massimo di 7 (sette): ne fanno parte il Presidente, fino a due vicepresidenti ed i consiglieri. Il Consiglio Direttivo eleggerà tra i propri componenti il Tesoriere il quale coadiuva il Presidente nell’attività amministrativa dell’associazione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i Soci ordinari professional dall’Assemblea Ordinaria con voto diretto o per delega. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti; viene inoltre convocato su domanda di almeno due dei suoi membri o comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo nonché sulla proposta dell’am-montare delle quote sociali. Il Consiglio Direttivo può cooptare eventuali membri mancanti fino alla naturale scadenza.

L’intero Consiglio decade se, nel corso dell’esercizio, viene meno la maggioranza dei consiglieri, e il Consiglio dei Probiviri dovrà convocare al più presto l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni o comunque fino all’elezione del nuovo Consiglio. I membri del Consiglio Di-rettivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo non può assumere impegni finanziari complessivamente superiori alle disponibilità economiche. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alle riunioni vi è la presenza della maggioranza dei membri e se c’è la maggioranza semplice nelle votazioni. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo ai quali spetta un rimborso delle spese sostenute. I membri del Consiglio Direttivo devono essere in grado di ottemperare al loro uffi-cio. Il Presidente dell’Associazione assume anche la carica di Amministratore Unico della SIAT Formazione s.r.l.u., società a responsabilità limitata unipersonale, interamente posseduta dall’Associazione, ed opera autonomamente per la parte ordinaria e in base alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo per la parte straordinaria. Il Vicepresi-dente più anziano per età sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso.

Il Presidente, il Tesoriere e chiunque altro abbia delega, è vincolato dal preventivo di spesa del Consiglio Direttivo. Ogni membro del Consiglio Direttivo che sia assente per più di tre riunioni perde la propria carica, tranne nel caso in cui le sua assenza venga giustificata e verbalizzata dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Il Consiglio Direttivo determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rien-tranti nella delega. Ai consiglieri delegati spetta la rappresentanza della associazione nei limiti dei poteri conferiti con la delega. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 13: Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati con delibera dell’Assemblea, esclusivamente tra i Soci ordinari professional. La Presidenza viene conferita dall’Assemblea al can-didato eletto con il maggior numero di preferenze, oppure al più anziano in caso di parità.
La durata in carica dei Probiviri è pari a tre anni, con un numero massimo di tre mandati consecutivi.
La procedura e le modalità di nomina dei membri del Collegio dei Probiviri vengono definite dall’Assemblea.
Le funzioni istituzionali che competono al Collegio dei Probiviri riguardano: controversie in merito all’interpre-tazione e applicazione dello Statuto, del Codice di Comportamento e dei vari Regolamenti; controversie tra soci e quelle tra soci ed Organi sociali.
Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, il Collegio può sentire le parti in causa, i membri degli altri Or-gani sociali e le varie cariche sociali.
La decisione del collegio dei Probiviri riguardo a ciascuna questione di cui viene investito deve essere emanata entro il termine massimo di sessanta giorni. Proroghe comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni possono essere deliberate dal Collegio solo ed esclusivamente qualora si dovessero rendere necessarie audizioni od accertamenti istruttori di particolare complessità. In tale eventualità il Collegio deve darne comunicazione motivata al propo-nente e al Presidente al più presto e comunque prima dello scadere dei sessanta giorni canonici.
Per ciascuna questione di cui viene investito, il Collegio dei Probiviri è tenuto a notificare la propria decisione, a mezzo posta elettronica, a tutte le parti interessate, oltre che ai membri del Consiglio Direttivo ed al Presidente, nel rispetto dei termini stabiliti dal precedente comma.
La decisione del Collegio deve essere pubblicata in apposito spazio nella sezione del Portale dell’Associazione riser-vata ai soci, ed essere mantenuta per sessanta giorni, per poi venire archiviata.
Le decisioni assunte dal Collegio hanno validità verso tutto i soci, nonché nei confronti degli Organi associativi e delle varie cariche sociali. Il collegio può essere interpellato dal singolo socio o dal Consiglio Direttivo.

Art. 14: Collegio dei revisori dei conti

La gestione contabile della Associazione è verificata da un Collegio di Revisori costituito da tre membri, eletti per tre anni dalla Assemblea dei Soci, scelti tra tutti i Soci ordinari, che non siano anche membri del Consiglio Di-rettivo, ovvero tra soggetti terzi non soci. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Sono tenuti a relazionare al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dalla verifica, il risultato della stessa. Almeno un membro del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche.

Art. 15: Scioglimento

In caso di scioglimento dall’Associazione, il residuo patrimonio attivo verrà destinato a un fine di interesse generale o di beneficenza, secondo delibera dell’Assemblea.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ordinari.

Art. 16: Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che sono, o diverranno, di proprietà dell’Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali;
  • dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto delle norme statutarie.
Art. 17: Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro i termini previsti dalla normativa vigente verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 19: Norma di chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Art. 18: Libri sociali

L’Associazione, oltre ai libri previsti dalla normativa fiscale vigente, deve tenere:

  1. il libro dei soci, in cui devono essere iscritti nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio di ciascun socio e indirizzo di posta elettronica (e-mail) con indicazione se si tratta di socio ordinario (affiliate, professional o emerito), socio sostenitore, socio onorario;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio dei Probiviri;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I libri di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere tenutidal Presidente, il libro di cui al punto 4 del membro più anziano del Consiglio dei Probiviri, il libro di cui al punto 5 dal membro più anziano del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sarà onere dei soci e dei membri degli organi sociali comunicare eventuali modifiche di domicilio, residenza o indirizzo di posta elettronica che li riguardino nel più breve tempo possibile.

Firmato: Davide Bulgarelli – Carlo Giulio Leopoldo Vismara